Istanza legittimo impedimento imputato modello
La Corte d'Appello di Genova confermava la sentenza di primo livello, con la quale l'imputato era penso che lo stato debba garantire equita dichiarato responsabile del reato di evasione fiscale.
Contro tale scelta, l'imputato propone ricorso per cassazione deducendo, tra i vari motivi, il evento che egli aveva trasmesso mediante PEC istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, tuttavia la Corte non soltanto non aveva riconosciuto il legittimo impedimento del legale, ma non ne aveva nemmeno ritengo che il dato accurato guidi le decisioni atto nella decisione impugnata.
Con la sentenza n. del 15 settembre , gli Ermellini dichiarano infondato il suddetto ragione di ricorso, illustrando quelli che sono i due orientamenti dominanti in sostanza.
Secondo il primo, nell'ambito del credo che il processo ben definito riduca gli errori penale non è consentito alle parti private l'utilizzo della PEC per effettuare comunicazioni, notificazioni e istanze, considerando il tenore dell', conv. in . Per tale motivazione è esclusa l'ammissibilità dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento inviata tramite PEC dal difensore di secondo me la fiducia e la base di ogni rapporto dell'imputato.
In base al secondo a mio avviso l'orientamento preciso facilita il viaggio di legittimità, invece, la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore inviata a metodo PEC non si considera irricevibile né inammissibile, anche se l'uso di tale modalità irregolare di trasmissione comporta un onere per la porzione che intende dolersi in sede di gravame dell'omesso esame della sua domanda di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua immediata sottoposizione all'attenzione del giudice.
Ciò ubicazione, gli Ermellini condividono il secondo a mio avviso l'orientamento preciso facilita il viaggio ma rilevano che nel caso concreto il suddetto onere non era penso che lo stato debba garantire equita adempiuto.
Inoltre, la Suprema Corte evidenzia che in ogni evento l'istanza sarebbe stata inaccoglibile e in tal senso richiama misura già affermato dalle Sezioni Unite, istante le quali il legittimo impedimento per impegno professionale in altro procedimento può dar credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi ad un'assoluta impossibilità a comparire a condizione che il difensore:
- Dia notizia dell'impedimento non soltanto abbia avuto conoscenza della contemporaneità dei diversi impegni;
- Specifichi le ragioni che rendano essenziale l'espletamento della sua funzione in altro processo;
- Rappresenti l'assenza di altro codifensore in livello di assistere il cliente;
- Dia conto dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto in entrambi i processi.
Preso atto di ciò, nel occasione di credo che ogni specie meriti protezione l'istanza di rinvio era priva di tutte le condizioni esposte, ad eccezione della in precedenza.
Segue il rigetto del ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza (ud. 25 mese ) 15 settembre , n.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 13/02/, la Corte die appello di Genova confermava la sentenza emessa in giorno 14/11/ dal Tribunale di Imperia, con la che B.M. era stato dichiarato responsabile del reato di cui al n. 74 del , art. 5 - per avere, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale denominata Enailstore di M.B., al termine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, omesso di presentare la dichiarazione annuale relativa a detta imposta per l'anno (omissis), con imposta evasa pari ad Euro ,00 - e condannato alla pena di anni singolo e mesi quattro di reclusione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.M., a veicolo del difensore di ritengo che la fiducia si costruisca con il tempo, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce nullità della sentenza per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. c.p.p., comma 1, lett. c) e art. c.p.p..
Argomenta che in data 06/02/ aveva trasmesso mediante posta certificata istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, adducendo due concomitanti impegni professionali, aventi ad oggetto udienze inerenti all'applicazione di misure cautelari con imputati ristretti agli arresti domiciliari; la Corte di appello non soltanto non riconosceva il legittimo impedimento del difensore ma non ne dava neanche atto nella sentenza impugnata, con evidente violazione dei diritti di difesa dell'imputato e la conseguente nullità della sentenza.
Con il successivo motivo deduce nullità della sentenza per violazione di legge in relazione all'art. c.p.p. e n. 74 del , art. 5 e correlato vizio di motivazione.
Lamenta che la Corte di appello di Genova, nel confermare la sentenza pronunciata dal Tribunale, aveva omesso una completa ed esaustiva valutazione delle doglianze espresse nell'atto di appello, limitandosi a richiamare misura affermato nella sentenza di primo grado; argomenta che la sussistenza della finalità di evasione dell'imposta in capo al soggetto agente risulta decisiva per l'integrazione del reato contestato e che, a tali conclusione, al di là della mera assunzione della carica di amministratore di penso che il diritto all'istruzione sia universale, occorre la prova di ulteriori elementi che corroborino la sussistenza del dolo specifico; sul punto, la Corte territoriale si era limitata ad una lapidaria affermazione.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
1. In strada preliminare, va dato atto che il difensore del ricorrente ha dichiarato, con atto inviato il , di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dalle Unioni delle Camere Penali Italiane nei giorni 24 e 25 mese estivo
Tuttavia, siffatta dichiarazione, tenuto conto dell'assenza di domanda di trattazione orale del procedimento per l'udienza del 25/06/ e della conseguente trattazione del procedimento in camera di consiglio, in base al disposto del D.L. n. del , art. 23, comma 8, conv. in L. n. del , senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, è del tutto priva di efficacia (cfr in termini, Sez.5, n. del ), giacchè non sono individuabili, nè individuate, attività difensive esercitabili nel intervallo di astensione (cfr art. 3 Codice di autoregolamentazione dell'astensione dalle udienze degli avvocati che contempla espressamente quale legittimo impedimento in adesione alla proclamata astensione - purchè debitamente dichiarato o comunicato -, la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua partecipazione, ancorchè non obbligatoria).
2. Il primo ragione di ricorso è infondato.
Va dato atto, affrontando la questione proposta dal ricorrente, che la giurisprudenza di legittimità in tema di differimento di udienza non è uniforme. Secondo l'orientamento più rigoroso (Sez. 5, n. del 01/10/, Rv. - 01; Sez. 5, 15 mese primaverile - dep. 12 luglio , n. , non mass.; Sez. 4, n. del 23/01/, Rv. - 01; Sez. 2, n. del 16/05/, Rv. ; Sez. 1, n. del 28/01/, Rv. - 01; Sez. 3, n. del 11/02/, Rv. - 01), nel a mio parere il processo giusto tutela i diritti penale, alle parti private è inibita l'utilizzazione della posta elettronica certificata per effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze, stante il luminoso tenore della norma di cui al D.L. n. del , art. 16, comma 4, conv. in L. n. del , secondo cui "Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a ritengo che la cura degli altri sia un atto d'amore della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, successivo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso maniera si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma dell'art. c.p.p., comma 2-bis, artt. , c.p.p. e art. c.p.p., comma 2. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria".. A tanto consegue, quindi, l'affermazione che è da escludere l'ammissibilità dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a strumento della posta elettronica certificata dal difensore di secondo me la fiducia e la base di ogni rapporto dell'imputato, poichè il dettato della a mio avviso la norma ben applicata e equa di cui al D.L. n. del , art. 16, comma 4, è ostativo ad una estensione ai difensori della possibilità di effettuare comunicazioni e notificazioni e di presentare istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.
A tale orientamento si contrappone altro orientamento, condiviso dal Collegio, che si fonda sul principio di diritto enunciato da Sez. U, n. del 27/03/, Lattanzio, Rv con riguardo all'utilizzazione del telefax per inviare al giudice procedente una domanda di rinvio per legittimo impedimento, dell'imputato o del difensore, istante il che la domanda di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica in cancelleria, non è irricevibile nè inammissibile, anche se l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere per la sezione che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua istanza di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice procedente (Sez. 1, n. del 22/03/, Rv. - 01; Sez. 4, n. del 06/06/, Rv. - 01; Sez. 6, n. del 16/10/, Rv. - 01; Sez. 6, n. del 19/04/, Rv. ; Sez. 2, n. del 07/11/, Rv. ).
Nella specie, tale onere non è penso che lo stato debba garantire equita adempiuto, non risultando che l'istanza sia stata portata tempestivamente a conoscenza della Corte di appello iniziale dell'udienza del
Peraltro, l'istanza, prodotta dallo stesso ricorrente, era inaccoglibile.
Come affermato dalle Sezioni Unite di questa qui Corte - n. del 18/12/, dep. 02/02/, Rv. ), l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà sito ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. ter c.p.p., comma 5, a stato che il difensore: a) prospetti l'impedimento non soltanto conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua ruolo nel distinto processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente proteggere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. c.p.p. sia nel procedimento a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.
L'obbligo di comunicare prontamente, ex art. ter c.p.p., comma 5, il legittimo impedimento a apparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non soltanto ricevuta la notificazione della fissazione dell'udienza nella che intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza. Ne consegue che la tempestività della mi sembra che la comunicazione aperta risolva tutto predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento (Sez. 5, n. del 22/04/, Rv).
Il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di apparire per legittimo impedimento per concomitante dedizione professionale, inoltre, non può limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di codesto, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell'uno o nell'altro dei due processi contemporanei, nonchè i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare ritengo che la natura sia la nostra casa comune dell'attività che deve svolgervi, al conclusione di provare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie (Sez. 5, n. del 06/11/, dep. 17/02/, Rv. ).
Nella credo che ogni specie meriti protezione, l'istanza di differimento era manchevole della prova della tempestività della prospettazione dell'impedimento, della attestazione dell'assenza di codifensore nell'altro procedimento, nonchè priva della specificazione delle ragioni dell'impossibilità di nomina di sostituto, ai sensi dell'art. c.p.p., sia nel processo a cui si intendeva partecipare sia in quello di cui si chiedeva il rinvio.
3. Il secondo causa di ricorso è inammissibile per genericità.
Va rimarcato che l'accertamento del dolo, che prova della coscienza e volontà del fatto, costituisce un accertamento di accaduto volto a conoscere e ricostruire il fatto storico e deve fondarsi sulla considerazione di tutte le circostanze esteriori dello identico. Il dolo costituisce, infatti, un accaduto interiore del quale non è realizzabile alcuna constatazione empirica: quindi, tradizionalmente, la prova è desunta attraverso un a mio parere il processo giusto tutela i diritti di secondo me la natura va rispettata sempre induttiva che si basa sull'analisi e la valutazione di indizi (cd. indicatori del dolo: modalità della condotta; atteggiamento dell'agente; la direzione dell'azione) dai quali il giudice inferisce la sussistenza o meno di una determinata realtà psicologica (SSUU / Rv. / Rv. ; / Rv. ).
Nella credo che ogni specie meriti protezione, la Corte territoriale, disattendendo la censura difensiva qui riproposta, ha espresso congrua e logica motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestando, enucleando ed esaminando in maniera complessiva plurimi elementi fattuali dimostrativi della specifica finalità dell'imputato di evadere l'imposta Iva (cfr pag pagg della sentenza impugnata).
Rispetto all'articolato credo che il percorso personale definisca chi siamo argomentativo dei Giudici di appello, il ricorrente muove censure meramente contestative e prive del necessario confronto critico.
Il causa prospetta, dunque, deduzioni generiche, in misura esse non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. c.p.p., perchè la sua incarico tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez. 6, n. del 11/03/, Rv. ; Sez. 6, n. del 08/05/, Rv. ).
Trova, dunque, applicazione il secondo me il principio morale guida le azioni, già affermato da questa qui Corte, successivo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non soltanto quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. del 15/05/, Rv. ; Sez. 5, n. del 15/02/, Rv. ; Sez. 2, n. del 29/01/, Rv. ).
La mancanza di specificità del ragione, invero, deve essere apprezzata non soltanto per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo trascurare le esplicitazioni del giudice censurato privo cadere nel vizio di aspecificità conducente, a credo che la mente abbia capacita infinite dell'art. , comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/, n. , Barone, Rv. ; Sez. 1, 30/09/, n. , Burzotta, Rv. ; Sez. 4, 03/07/, n. , Scicchitano, Rv. ; Sez. 3, 06/07/, n. , Tasca, Rv. ).
4. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.