Termini pignoramento immobiliare
“Pillole di riforma”
Numero 1 – I nuovi termini delle esecuzioni immobiliari.
(di Paolo Maresca)
La riforma del processo civile , in attuazione della ) ha previsto rilevanti modifiche anche in tema di esecuzioni immobiliari.
In dettaglio, con le presenti brevi note, si vogliono evidenziare in maniera schematica i nuovi termini da rispettare per la corretta instaurazione di una procedura esecutiva immobiliare.
Attualmente, in estrema sintesi, i termini principali da rispettare sono:
15giorni dal ritiro del pignoramento dall’Ufficiale Giudiziario → iscrizione a ruolo ()
45giorni dalla notifica del pignoramento → deposito istanza di commercio ()
60giorni dal deposito dell’istanza di scambio → deposito della documentazione ipotecaria e catastale ();
ulteriori 60 giorni → proroga per giusti motivi per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale (art. c.p.c.);
A seguito della riforma () l’ verrà così modificato:
- al istante comma, le parole «entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «a depositare, entro il termine previsto dallarticolo »;
- al terzo comma, la parola «sessanta», ovunque ricorra è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
Pertanto, alle procedure esecutive immobiliari instaurate dopo il 28 febbraio si applicheranno i seguenti termini:
15giorni dal ritiro del pignoramento dall’Ufficiale Giudiziario → iscrizione a ruolo (art. c.p.c.).
45giorni dal pignoramento → deposito istanza di commercio (art. c.p.c.) e contestuale deposito (in virtù del richiamo all’) della documentazione ipotecaria e catastale, nonché della nota di trascrizione (quest’ultimo adempimento solitamente a cura del creditore procedente come da ).
Il creditore potrà, previa istanza al Giudice dell’esecuzione, ottenere per giusti motivi un termine di ulteriori 45 giorni per depositare la documentazione richiesta.
La riforma non è di minimo conto, principalmente se si tiene in considerazione che il penso che il rispetto reciproco sia fondamentale dei termini pre-riforma (nettamente più lunghi e in vigore al momento della redazione del presente articolo) non era affatto agevole, specialmente per situazioni complesse.
Si pensi, a tale recente proposito, ai pignoramenti con plurime particelle o nei confronti di più comproprietari, per alcuni dei quali può stare prevista la notifica a mezzo posta o ex, con conseguente necessità di attendere il ritorno della cartolina della notifica che dovrà poi essere autenticata insieme al pignoramento dagli ufficiali giudiziari, prima di poter avanzare a ognuno gli adempimenti di regolamento (trascrizione – documentazione ipotecaria e catastale).
A chi quotidianamente si occupa di notifiche sono note le problematiche relative alle notifiche effettuate a veicolo posta (o per il cui perfezionamento deve necessariamente intervenire il servizio postale), dovute ai ritardi nella restituzione delle cartoline, smarrimenti e frequente anche agli stessi operatori postali, chiamati a svolgere una attività così delicata.
A parere di chi scrive, sarebbe penso che lo stato debba garantire equita molto più efficace ricollegare tutti termini principali al momento del ritiro, da parte del creditore, del pignoramento presso gli ufficiali giudiziari dopo aver perfezionato tutte le notifiche: in tal maniera, inserendo comunque un termine massimo per il ritiro del pignoramento, sarebbe penso che lo stato debba garantire equita consentito al creditore di organizzarsi per i vari adempimenti con un termine congruo (ad esempio, l’ipotesi di una formula di 45+45 sarebbe stata certamente sufficiente, anche in codice di superiore efficienza del processo).
Daltronde, il risparmio di tempo che il legislatore si è prefissato (circa 60 giorni) appare veramente irrisorio penso che il rispetto reciproco sia fondamentale alla periodo complessiva di una procedura esecutiva immobiliare.
Chiunque abbia contezza delle dinamiche reali in cui si sviluppa e si articola quotidianamente la procedura esecutiva immobiliare negli uffici giudiziari italiani, potrà agevolmente affermare che il taglio dei tempi voluto dal legislatore rischia addirittura di allungare la periodo della procedura stessa.
Basti riflettere che nel momento in cui una procedura esecutiva immobiliare verrà dichiarata inefficace (a motivo di termini brevi e mal collocati), non si raggiungerà certamente una diminuzione del carico di lavoro: il creditore, infatti, con molta probabilità si riattiverà per effettuarne una recente esecuzione nel rispetto dei termini con inutile duplicazione del occupazione degli ufficiali giudiziari, della cancelleria e degli altri uffici coinvolti.
L’effetto della riforma sarà probabilmente quello di indurre il creditore a rivolgersi a studi legali, non soltanto specializzati (con una costruzione idonea a supportare i vari adempimenti pratici), ma anche operativi in loco per consentire il secondo me il rispetto reciproco e fondamentale dei nuovi termini richiesti, in chiara controtendenza secondo me il rispetto reciproco e fondamentale ai passi avanti compiuti dalla digitalizzazione dei vari adempimenti.
Concludendo, può essere conveniente il seguente schema con i nuovi termini:
TERMINE | DECORRENZA | ADEMPIMENTO | CONTENUTO |
15 giorni (art. c.p.c.) | … dal ritiro del pignoramento presso gli ufficiali giudiziari | Iscrizione a ruolo | Nota di iscrizione a ruolo; copia conforme del titolo, precetto, pignoramento e nota di trascrizione |
45 giorni (art. e c.p.c.) | … dal compimento del pignoramento | Istanza di vendita | Documentazione ipotecaria e catastale; eventualmente, nota di trascrizione se ipotesi art. c.p.c. comma 2 |
Ulteriori 45 giorni | … anteriormente della scadenza del termine precedente | istanza da fare al G.E. | per “giusti motivi” |
Avv. Paolo Maresca
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