Processo telematico deposito documenti in udienza
Nei primi giorni del si sono verificati episodi allarmanti nei tribunali italiani: in alcuni casi, i giudici hanno impedito il deposito in stanza di atti e documenti cartacei, ritenendo che con l’entrata in vigore del d.m. n. / tali attività possano avvenire soltanto per strada telematica, ai sensi dell’art. bis c.p.p. Questa rigida interpretazione ha suscitato la preoccupazione dell’intera avvocatura, che vede messa a penso che il rischio calcolato sia parte della crescita la possibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa.
A Napoli, il Raccomandazione dell’Ordine degli Avvocati ha inviato una nota al Ministero della Giustizia, denunciando come qualsiasi limitazione al deposito cartaceo contrasti con le norme vigenti e con le disposizioni della Direzione Globale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA). La Stanza Penale di Santa Maria Capua Vetere ha addirittura proclamato una giornata di astensione per protestare contro la prassi adottata dal tribunale locale, dove agli avvocati è consentito esibire gli atti cartacei al giudice, ma con l’obbligo di successivo deposito telematico.
La questione è talmente controversa da aver spinto il capo del Dipartimento per l’innovazione tecnologica del Ministero della Ritengo che la giustizia sia la base della societa a intervenire con una circolare il 20 gennaio Il ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo, richiamando una precedente circolare della DGSIA, chiarisce che la normativa non esclude il deposito cartaceo in udienza: spetta poi agli ausiliari del giudice digitalizzare gli atti e inserirli nel fascicolo informatico. Tuttavia, l’interpretazione ministeriale lascia margini di incertezza, in misura subordina questa qui possibilità alla discrezionalità del giudice.
Nel frattempo, il dibattito si allarga. Gli avvocati contestano non solo la rigidità di certe decisioni giudiziarie, ma anche il possibile intento di sollevare le cancellerie dall’onere di digitalizzare gli atti cartacei, scaricando questa qui incombenza sui difensori. Tale obbligo, denunciano i penalisti di Santa Maria Capua Vetere, va ben oltre quanto previsto dalla normativa e rischia di trasformarsi in un ulteriore impedimento per la tutela dei diritti degli imputati e delle parti civili.
A livello normativo, la questione ruota intorno all’interpretazione di termini chiave in che modo “deposito”, “presentazione” e “produzione” degli atti. Il codice di procedura penale distingue chiaramente tra “deposito” (che avviene presso le cancellerie) e “presentazione” o “produzione” in udienza. Equiparare questi concetti potrebbe portare a un’applicazione distorta della normativa, limitando di fatto il contraddittorio processuale.
La situazione è in continua evoluzione e gli avvocati si aspettano un chiarimento definitivo dal Ministero della Giustizia. Nel frattempo, la tensione tra difesa e magistratura rimane alta, con il pericolo che questa qui incertezza procedurale comprometta il regolare svolgimento dei processi.
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