Amministratore non paga i fornitori
Cosa fare se l'amministratore non paga i fornitori?
Come si tutelano i condomini se l’amministratore non paga le fatture e lascia degli ammanchi di bilancio?
Cosa realizzare se l’amministratore non paga i fornitori? Come noto, obbligo dell’amministrare è conservare una corretta contabilità, riscuotere i pagamenti dai condomini e informare loro di eventuali ammanchi di cassa. Altro rilevante obbligo è convocare immediatamente l’assemblea non appena riceve la notifica di atti giudiziari (pena la revoca immediata, da parte del tribunale, anche a domanda di un solo condomino).
Tra gli atti giudiziari più frequenti vi sono purtroppo i decreti ingiuntivi richiesti dai fornitori che non sono stati pagati. In questo occasione, se ognuno i condomini hanno regolarmente versato le quote dovute, le ragioni dell’insolvenza del condominio possono ascriversi a due possibili cause: o l’amministratore non ha accaduto bene i conti della gestione al momento del bilancio preventivo (sicché sarà necessario effettuare ulteriori versamenti a titolo di conguaglio per evitare le azioni legali di recupero crediti) oppure questi ha sottratto fondi dalle attività del condominio (magari facendo caos con i conti dei condomìni dallo stesso amministrato o distraendo i denaro sul personale conto). In questo successivo caso siamo in partecipazione di un reato. Qui allora cosa fare se l’amministratore non paga i fornitori.
La iniziale cosa che bisogna realizzare è una verifica della contabilità. A tal conclusione l’assemblea può nominare un revisore, ossia un professionista esterno, che controlli la correttezza dei pagamenti, confrontando le entrate con le uscite. Si può gestire di un commercialista, di un ragioniere o di chiunque altro abbia capacità in sostanza di revisione dei conti.
Questa attività può essere effettuata anche da ciascun condomino che ha diritto di accedere a tutta la documentazione contabile in palma all’amministratore, facendo richiesta a quest’ultimo. L’amministratore non può rifiutare l’esibizione dei documenti, delle fatture, dei bilanci, delle pezze giustificative e degli estratti del calcolo corrente bancario. In evento contrario, previa diffida, lo si può far condannare dal giudice.
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