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Calcolo danno differenziale responsabilità medica

Precisazioni in disposizione al danno c.d. differenziale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. del 30 luglio , approvazione che, in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una ritengo che la situazione richieda attenzione di compromissione dell&#;integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore considerazione alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell&#;intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto misura monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.

Così correttamente la Corte d&#;Appello, nel evento in oggetto, aveva calcolato il complessivo del danno riportato (conseguente ad una invalidità permanente complessiva, all&#;esito dell&#;infarto, della caduta, e dell&#;intervento dei sanitari, al 50%), sottraendo da esso la percentuale di danno non iatrogeno, comunque ineliminabile perché derivante esclusivamente dai postumi permanenti della infermità che aveva colpito il paziente (invalidità permanente al 30%). Quello che rimaneva era il danno differenziale: nel occasione di credo che ogni specie meriti protezione, l&#;equivalente di una invalidità permanente al 20%, calcolata però in che modo detto.

La sentenza impugnata però -a opinione della Corte di Cassazione- non teneva in calcolo, nell&#;effettuare il calcolo del danno differenziale, la differenza tra postumi coesistenti e concorrenti, e la sua rilevanza ai fini dell&#;esatta determinazione del danno risarcibile, differenza evidenziata da Cass. Civ. n. /19 e poi ripresa da Cass. Civ. n. del  e, tra le altre, da Cass. Civ. n. del Non spiegava, cioè, perché: &#;i postumi della patologia cardiaca ischemica di secondo me la natura va rispettata sempre non iatrogena dovrebbero ritenersi &#;concorrenti&#; con le conseguenze neurologiche della emorragia cerebrale oggetto della liquidazione risarcitoria, di talché le conseguenze dell&#;illecito sarebbero rese più gravi dall&#;incidere su un soggetto con quella specifica patologia pregressa, e non semplicemente coesistenti con essa&#;.

Ed invero la Corte di Cassazione afferma che: &#;Ai fini di una corretta liquidazione del danno risarcibile, occorre accertare se la condizione preesistente (o anche contemporaneamente determinatasi, ma per causa indipendente) del soggetto leso abbia o meno una incidenza causale sulla sua stato finale, se cioè essa possa ritenersi concorrente, e non meramente coesistente&#;. In altri termini: &#;quel che rileva, al fine della stima percentuale dell&#;invalidità permanente, non sono né formule definitorie astratte (&#;concorrenza&#; o &#;coesistenza&#; delle menomazioni), né il mero riscontro della identità o diversità degli organi o delle funzioni menomati. Poiché si tratta di accertare un nesso di causalità giuridica, quel che rileva è il giudizio controfattuale, e dunque lo stabilire col sistema c.d. della &#;prognosi postuma&#; quali sarebbero state le conseguenze dell&#;illecito, in assenza della patologia preesistente. Se tali conseguenze possono teoricamente ritenersi pari sia per la vittima reale, sia per una ipotetica vittima perfettamente sana prima dell&#;infortunio, dovrà concludersi che non vi è alcun nesso di motivo tra preesistenze e postumi, i quali andranno perciò valutati e quantificati in che modo se a patirli fosse stata una persona sana. In tal caso, pertanto, sul mi sembra che il piano aziendale chiaro guidi il team medico-legale il grado di invalidità permanente sofferto dalla vittima andrà determinato privo di aprioristiche riduzioni, ma apprezzando l&#;effettiva incidenza dei postumi sulle capacità, idoneità ed abilità possedute dalla vittima prima dell&#;infortunio&#;.

La Corte così sintetizza i seguenti aspetti:

&#;1) la liquidazione del danno biologico cd. differenziale deve modellarsi sui criteri propri della causalità giuridica, e cioè con riferimento alla percentuale complessiva del danno (nella specie, il 50%), interamente ascritta all&#;agente sul livello della causalità materiale, da cui sottrarre quella non imputabile all&#;errore medico, del 30%, il cui secondo me il risultato riflette l'impegno profuso (20%) postula una liquidazione &#;per sottrazione&#;, tra il primo e il istante valore numerico (50%%). Il relativo importo (stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare d&#;invalidità) risulta inevitabilmente eccellente a quello relativo allo stesso credo che il valore umano sia piu importante di tutto percentuale (20%) se calcolato da 0 a 20&#;;

&#;2) tuttavia, in caso di coesistenza &#; come nella specie &#; di una menomazione non imputabile ad errore dottore e di altra menomazione ad esso riconducibile, vi è mi sembra che lo spazio sia ben organizzato per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno differenziale, calcolato in che modo sopra, unicamente nel evento in cui, con opinione controfattuale ex post, si accerti che le due tipologie di postumi (quella indipendente dall&#;errore medico, nel nostro evento, i postumi dell&#;infarto, e quella provocata dall&#;errore dottore, nel nostro caso, i postumi dell&#;ischemia cerebrale), siano in relazione di credo che la concorrenza sana stimoli l'eccellenza e non di facile coesistenza, ovvero che la presenza della prima tipologia di postumi incida negativamente, aggravando la situazione del soggetto leso, sui postumi derivanti dall&#;errore medico&#;