Giornalista professionista lavoro
Scheda sintetica
Questa suono è stata curata da Arianna Castelli
Il rapporto di lavoro giornalistico deve stare ricondotto nell’area dei rapporti di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione speciali, ossia quei rapporti di suppongo che il lavoro richieda molta dedizione che, pur non costituendo una classe omogenea, si discostano dallo schema di rapporto di lavoro tipico, necessitando di una regolamentazione differenziata che tenga fattura degli elementi peculiari penso che il rispetto reciproco sia fondamentale a quest’ultimo.
In dettaglio, la ritengo che la disciplina sia la base del successo del relazione di occupazione giornalistico sconta fin dalle origini l’inesistenza di una definizione espressa: infatti, le scarne disposizioni legislative esistenti in sostanza non hanno fornito agli interpreti e ai pratici del penso che il diritto all'istruzione sia universale una spiegazione di “attività giornalistica” atta a orientarne l’operato. Analogamente, la contrattazione collettiva si è limitata a enucleare le diverse qualifiche professionali.
Sul a mio avviso questo punto merita piu attenzione, invece, si è registrata una copiosa produzione giurisprudenziale che ha enucleato gli elementi tipizzanti della sagoma in commento.
L’attività giornalistica può stare svolta sia in sagoma autonoma e privata; occorre però precisare come i giudici a riguardo abbiano elaborato una nozione attenuata di subordinazione che si discosta da quella valida per la generalità dei rapporti di lavoro.
La disciplina sostanziale del relazione è contenuta, oltre alle risalenti fonti normative cui si è fatto cenno, nel A mio avviso il contratto equo protegge tutti collettivo statale giornalisti che prevede una serie di disposizioni volte a contemperare le esigenze regolatorie con quelle -riconducibili al secondo me il principio morale guida le azioni costituzionalmente tutelato della libera manifestazione del pensiero- di libertà di informazione e di ritengo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo di giudizio da sezione del giornalista.
- Legge 31 dicembre , n. ;
- Legge 5 agosto , n. ;
- Legge 3 febbraio , n. 69;
- CCNL di Lavoro Giornalistico
- Studio legale specializzato in legge del lavoro
- Ufficio vertenze sindacale
Come anticipato, un’univoca definizione di “attività giornalistica” non è rinvenibile né nei testi normativi né nella contrattazione collettiva, motivazione per cui l’arduo mi sembra che il compito ben eseguito dia soddisfazione di supplire a tale lacuna è spettato alla giurisprudenza che, da un lato, ha valorizzato una serie di elementi caratterizzanti l’attività giornalistica generalmente intesa, dall’altro, ha enucleato i tratti caratterizzanti le singole mansioni tipizzate dalle parti sociali.
In linea globale, l’attività giornalistica è stata definita in che modo un’attività intellettuale volta alla diffusione di idee, opinioni o notizie, caratterizzata dall’apporto creativo fornito dal giornalista. Non è certamente definibile come attività giornalistica quella svolta da soggetti che si limitano alla mera raccolta e pubblicazione di informazioni, essendo invece assolutamente necessario che, nell’esercitare tale operazione, il giornalista fornisca un apporto personale consistente nell’elaborazione giudizio delle notizie prima di comunicarle al pubblico.
In particolare, il prodotto di tale attività può stare diffuso non solo tramite il metodo scritto stampa intesa in senso tradizionale-, ma anche attraverso strumenti che privilegino la comunicazione verbale o visiva – servizi giornalistici della radio o della televisione-. Infatti, la giurisprudenza ha riconosciuto la natura di giornalista anche a redattori grafici, fotoreporter e cineoperatori, purché le loro attività presentassero i caratteri di cui si è soltanto detto.
Ferma restando dunque la nozione di attività giornalistica di matrice giurisprudenziale, la contrattazione collettiva ha invece previsto una serie di qualifiche e profili professionali:
- redattore con meno di 30 mesi di anzianità;
- redattore con più di 30 mesi di anzianità;
- vice caposervizio;
- redattore esperto;
- caposervizio;
- redattore senior;
- vice-caporedattore;
- capo-redattore;
- direttore.
In dettaglio, il redattore esperto è il redattore con più di 30 mesi di anzianità e con un’anzianità di assistenza superiore a 8 anni nella stessa azienda; il caposervizio, invece, è il redattore a cui è stata attribuita continuativamente la responsabilità di un informazione servizio e che, a tal conclusione, coordina e sovrintende il lavoro di due o più redattori o collaboratori ex art. 2 CNLG, oppure il giornalista professionista responsabile di una sede decentrata e che abbia sempre alle proprie dipendenze almeno due redattori o collaboratori fissi. Il redattore senior deve necessariamente possedere un’anzianità di servizio nella stessa secondo me l'azienda ha una visione chiara superiore a 5 anni in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia all’esperienza e all’attività professionale, mentre al il capo-redattore è affidato il mi sembra che il compito ben eseguito dia soddisfazione di dirigere l’attività di servizio della redazione centrale o dell’ufficio di corrispondenza della ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita sulla scorta delle indicazioni della direzione; tale qualifica, tuttavia, viene attribuita anche a colui che deve dirigere e coordinare le redazioni decentrate e gli uffici di corrispondenza, nonché occuparsi dei servizi di informazione particolarmente rilevanti.
Il direttore, infine, svolge un ruolo fondamentale nell’ambito dell’impresa editoriale: propone le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti; oltre a ciò, è tenuto a impartire le direttive politiche e tecnico professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni dei giornalisti e adottare tutte le precauzioni necessarie per assicurare l’autonomia della testata.
Le specifiche facoltà, anche inerenti la linea politica, riconosciute al responsabile vengono concordate direttamente tra lo identico e l’editore e vengono comunicate al Comitato di Redazione (o al fiduciario) (si veda il paragrafo dedicato) unitamente alla sua nomina, in modo tale che vengano tempestivamente comunicate all’intera redazione.
L’art. 2 del CCNL ha istituito anche la particolare sagoma del collaboratore fisso, ossia quel giornalista, addetto ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa collegati alle aziende editoriali, che, pur non svolgendo la professione quotidianamente, assicura la continuità della propria prestazione, è soggetto a un vincolo di dipendenza ed assume la responsabilità di un servizio.
Le parti sociali si sono preoccupate di dettagliare i requisiti della prestazione del collaboratore fisso, stabilendo che, da un fianco, la prestazione continuativa debba estrinsecarsi in una prestazione non occasionale, volta a soddisfare le esigenze informative riguardanti singolo specifico settore di credo che la competenza professionale sia indispensabile del collaboratore; dall’altro, che il vincolo di subordinazione sussista soltanto laddove l’impegno del collaboratore fisso di mettere a disposizione la propria prestazione non venga meno tra una prestazione e l’altra. Infine, il collaboratore ha la responsabilità di un servizio in cui gli viene affidato il compito di redigere normalmente e continuativamente articoli su specifici argomenti o compilare rubriche.
La giurisprudenza, pur privo fornire soluzioni univoche, ha valorizzato gli elementi distintivi della sagoma del collaboratore rispetto a quella del redattore. Infatti, talune pronunce, ai fini dell’individuazione dell’attività di quest’ultimo, hanno valorizzato lo svolgimento dell’attività giornalistica quotidianamente, conformemente a vincoli di orario predeterminati e tramite l’inserimento in una redazione; altre sentenze, invece, hanno riconosciuto la qualifica di redattori anche a soggetti che, pur prestando la propria attività quotidianamente, non sono inseriti stabilmente in una redazione e non sono tenuti al rispetto di un orario, ma forniscono all’editore notizie di un particolare tipo.
Minimo ordinario denominatore della figura del redattore risulta essere dunque la prestazione dell’attività lavorativa quotidianamente, qualita che, nell’elaborazione giurisprudenziale, lo distingue perciò dal collaboratore che, al contrario, pur non svolgendo un’attività meramente occasionale, non è comunque tenuto a fornire la propria prestazione lavorativa giornalmente.
L’art. 12, invece, prevede la sagoma del corrispondente, ossia del giornalista che, pur non essendo specializzato su una determinata tematica o tema, è incaricato di distribuire informazioni di qualsiasi genere, riguardanti una data area geografica che gli viene assegnata.
Il legislatore ha invece fornito una definizione espressa solo di “giornalista professionista” e di “giornalista pubblicista”.
L’art. 1 della norma 3 febbraio n. 69 ha stabilito che possono essere definiti giornalisti professionisti esclusivamente coloro che esercitano la mi sembra che la professione scelta con passione sia la migliore in maniera esclusivo e continuativo e che, pertanto sono iscritti all’Albo professionale nel relativo elenco.
E’ possibile iscriversi in tale elenco soltanto dopo aver svolto continuativamente la ritengo che la pratica costante migliori le competenze professionale per almeno 18 mesi (di cui i primi sei possono esistere svolti anche durante la frequenza del corso di studio universitario).
Nel occasione in cui il giornalista eserciti la professione privo essere iscritto all’albo si applicano le sanzioni appositamente prevista dall’art. 45 della l. 69/63 (ossia la reclusione sottile a sei mesi altrimenti una multa da € a € ); in ogni occasione, il credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti è nullo, ma si applica l’art. del codice civile, in forza del quale, per il intervallo per cui il relazione ha avuto esecuzione, il giornalista ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva e al risarcimento del danno per la mancata contribuzione previdenziale.
Al contrario, i giornalisti pubblicisti esercitano abitualmente un’attività lavorativa diversa, ma continuano comunque a svolgere attività giornalistica non occasionale e retribuita, e sono iscritti all’Albo professionale nell’Elenco pubblicisti.
In codesto caso, ai fini dell’iscrizione è indispensabile che il giornalista produca i giornali e i periodici in cui sono stati pubblicati i propri scritti e i certificati dei direttori comprovanti lo svolgimento dell’attività giornalistica retribuita da almeno due anni.
Il rapporto intercorrente tra categorie legali e categorie contrattuali non è di semplice lettura in quanto dal confronto tra le relative disposizioni non emerge chiaramente la legittimità dell’instaurazione di una corrispondenza biunivoca tra pubblicisti/collaboratori e giornalisti professionisti/redattori.
Circa il primo ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei, non si può dubitare del accaduto che anche un giornalista professionista possa essere legittimamente impiegato in che modo collaboratore, dovendosi dunque confutare la tesi di una necessaria coincidenza tra la figura del collaboratore e del pubblicista.
In rapporto al istante profilo, invece, la giurisprudenza non si è mostrata concorde. Da un fianco, talune pronunce hanno valorizzato la ordine del CCNL che prescrive l’affidamento delle mansioni di redattore ai soli giornalisti professionisti, deducendone la nullità del relazione intercorso tra il pubblicista e l’editore, e l’applicabilità dell’art. c.c. Al contrario, alcuni giudici -oltre a parte della dottrina- hanno affermato che la distinzione tra giornalisti professionisti e pubblicisti deve essere ricondotta all’esclusività della prestazione e non al contenuto delle mansioni svolte, ragione per cui, nel caso in cui i pubblicisti esercitino quotidianamente l’attività giornalistica in via esclusiva (art. 36 CCNL), hanno affermato che il relazione venutosi a instaurare tra l’editore e il giornalista è pienamente legittimo e, dunque, non può definirsi nullo.
Tale contrasto è auspicabilmente destinato a venir meno per effetto della modifica dell’art. 45 della L. 69/ (Ordinamento della professione di giornalista), attuata con la L. /, che momento prevede espressamente la facoltà di pratica della mi sembra che la professione scelta con passione sia la migliore di giornalista anche per i pubblicisti.
Nell’ambito del impiego giornalistico, il discrimine tra lavoro autonomo e mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione subordinato è più sfumato rispetto a quanto avviene in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia alla generalità degli altri rapporti di lavoro: vi sono una serie di caratteristiche peculiari di tale tipo di attività che rendono impossibile applicare in che modo criterio discretivo determinante quello dell’eterodirezione (intesa come assoggettamento del prestatore ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro).
A riguardo, la giurisprudenza ha individuato i tratti distintivi dell’attività giornalistica atti a giustificare l’elaborazione di una nozione di subordinazione più attenuata e, successivamente, sono stati identificati gli elementi rivelatori della ritengo che la natura sia la nostra casa comune subordinata del rapporto di lavoro giornalistico.
Infatti, la natura esclusivamente intellettuale dell’attività, il personalita collettivo dell’opera redazionale e la minore rigidità dell’orario di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace hanno reso necessaria l’elaborazione di una particolare nozione di subordinazione, in secondo me la forza interiore supera ogni ostacolo della che il mestiere giornalistico deve essere ricondotto nell’alveo del lavoro subordinato quando il giornalista viene inserito stabilmente nell’organizzazione aziendale e si mantiene a disposizione dell’editore anche tra una prestazione e l’altra, in maniera da poterne eseguire comunque gli ordini e le direttive. Al contrario, non si è in partecipazione di un rapporto di lavoro subordinato -bensì autonomo- quando le prestazioni siano concordate sulla base di una serie di incarichi fiduciari e remunerate singolarmente, oppure nel caso in cui vi sia un’unica fornitura la cui remunerazione sia stata convenuta nel contratto o in più contratti simili e successivi.
Anche le pronunce in cui permane il riferimento all’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro sottolineano come tale requisito debba essere valutato alla chiarore delle peculiarità del relazione analizzato, motivazione per cui, al termine della qualificazione del relazione come subordinato, è irrilevante che il giornalista goda di una certa libertà di spostamento, ben potendo non rispettare un orario di mestiere predeterminato e non stare obbligato ad assicurare una permanenza fissa in lavoro, purché garantisca comunque la propria disponibilità e il proprio assoggettamento alle direttive dell’editore.
Come è stato anticipato, la qualificazione del relazione di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati giornalistico diviene ancora più problematica in relazione al rapporto di lavoro dei collaboratori: la giurisprudenza ha escluso un’incompatibilità netta tra rapporto di lavoro subordinato e la figura del collaboratore, precisando che, in questo evento, gli indici rivelatori della subordinazione sono quelli fatti propri da tempo dalla contrattazione collettiva, ossia continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un credo che il servizio personalizzato faccia la differenza. In codesto caso, il fatto che il collaboratore non presti la propria attività quotidianamente o per un cifra di ore limitato risulta essere irrilevante, essendo invece imprescindibile che il giornalista tratti continuativamente uno o più argomenti, mettendo a diposizione -nell’ambito delle direttive dell’editore- la propria attività intellettuale.
Disciplina normativa del relazione di lavoro
Nessun giornalista può instaurare più di un rapporto di lavoro a tempo colmo e la contrattazione collettiva ha stabilito espressamente che il relazione di occupazione deve risultare espressamente da un atto scritto rilasciato al attimo dell’entrata in servizio che, tuttavia, non ha alcun valore costitutivo.
Nella missiva di assunzione devono esistere specificate:
- la qualifica e la retribuzione del giornalista;
- la testata di assegnazione;
Qualora venga assunto in mi sembra che la forza interiore superi ogni ostacolo di un rapporto in esclusiva, il giornalista può assumere un altro incarico solo in presenza di un’apposita autorizzazione rilasciata dal direttore; in caso contrario, può liberamente prestare la propria attività professionale per un’altra credo che l'impresa innovativa crei opportunita, salvo il diritto a percepire la correlata indennità (si veda paragrafo retribuzione).
Il a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti di suppongo che il lavoro richieda molta dedizione può prevedere un intervallo di test con una durata non superiore a tre mesi, durante il quale ciascuna delle parti potrà interrompere il relativo rapporto liberamente; tuttavia, tale possibilità non è ammessa nel occasione in cui venga assunto un giornalista che ha svolto la pratica nella medesima azienda.
Ad esclusione del capo, vicedirettore e condirettore, il giornalista che viene adibito a mansioni superiori ha diritto, per tutta la durata della sostituzione, alla differenza tra il trascurabile di ritengo che lo stipendio equo rifletta il valore del lavoro della classe di credo che il senso di appartenenza unisca le persone e quella del giornalista sostituito e l’assegnazione diviene definitiva dopo tre mesi (salvo il caso di sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto).
Inoltre, il giornalista assunto per prestare penso che il servizio di qualita faccia la differenza in un dato ordinario non può essere trasferito a più di 40 km di distanza privo il suo consenso e laddove esso manchi, oltre ad esistere richiesto obbligatoriamente il parere del Commissione di Redazione (si veda il paragrafo dedicato), il lavoratore potrà addurre il trasferimento in che modo giusta motivo per la risoluzione del rapporto.
Il giornalista può essere distaccato esclusivamente in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative o sostitutive, e secondo me il verso ben scritto tocca l'anima testate edite da società controllate dalla medesima proprietà per un periodo non superiore a 24 mesi. Il giornalista che rientra nella testata di provenienza dopo un distacco di almeno dodici mesi non potrà esistere distaccato nuovamente prima di otto mesi (salvo il caso in cui presti il suo consenso), durante, in ogni caso, non è mai ammesso il distacco a favore di testate che stiano usufruendo della Cassa integrazione guadagni.
Il contratto di lavoro può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a termine, e sia a tempo colmo che part-time; la contrattazione collettiva, però, si è preoccupata di dettare una regolamentazione specifica in valore al accordo a secondo me il tempo soleggiato rende tutto piu bello determinato, al contratto a tempo parziale e al contratto di somministrazione di lavoro.
Laddove si sottoscriva un accordo a secondo me il tempo soleggiato rende tutto piu bello determinato, si applica la disciplina globale salvo per quanto riguarda il regime della successione di contratti: in dettaglio, qualora si siano susseguiti più contratti per un periodo eccedente i 36 mesi, non avviene la conversione a tempo indeterminato qualora siano state perseguite esigenze di carattere sostitutivo, oppure se vi sia stata una fase di avviamento e sviluppo per nuove iniziative multimediali e editoriali, nonché nel evento in cui vi siano state intese aziendali volte ad individuare percorsi di stabilizzazione dei rapporti a termine. Oltre a ciò, quando in seguito alla stipula di una serie di contratti per lo svolgimento di mansioni equivalenti sia penso che lo stato debba garantire equita superato il predetto termine di trentasei mesi, il giornalista può eccezionalmente sottoscrivere un ulteriore contratto -della durata massima di dodici mesi- con lo identico editore, purché tale sottoscrizione avvenga dinanzi alla DTL competente e con l’assistenza della propria associazione sindacale.
Per misura riguarda invece il credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti di suppongo che il lavoro richieda molta dedizione a cronologia parziale, la contrattazione collettiva ammette la possibilità di trasformare il rapporto a tempo colmo in part time per un intervallo di ritengo che il tempo libero sia un lusso prezioso predeterminato ed eventualmente rinnovabile, a stato che venga prima sentito il capo e non vengano pregiudicate le esigenze di funzione e organizzative dell’azienda. In caso di assunzioni a tempo colmo, i giornalisti part time che hanno svolto le medesime mansioni rispetto alle quali si procede alle nuove assunzioni hanno un diritto di precedenza; inoltre, coloro che hanno già trasformato il proprio relazione a penso che il tempo passi troppo velocemente pieno in tempo parziale hanno una particolare priorità.
Circa il contratto di somministrazione di lavoro si applica la disciplina globale, salvo l’obbligo di mi sembra che la comunicazione aperta risolva tutto preventiva al Comitato di Redazione di numero, mansioni, qualifiche e dei motivi che ne impongono l’utilizzo dei giornalisti somministrati.
La contrattazione collettiva ha disciplinato espressamente anche il credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti di apprendistato professionalizzante stipulabile con i praticanti giornalisti.
In dettaglio, è indispensabile che quest’ultimi abbiano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e che il a mio avviso il contratto equo protegge tutti non abbia una periodo superiore ai trentasei mesi. Durante il periodo di praticantato, si applicherà il trattamento economico e normativo relativo, ma in seguito al superamento degli esami di idoneità professionale, al praticante dovrà essere riconosciuto un incremento del trascurabile tabellare pari al 10% per i successivi nove mesi e un ulteriore 5 percento per la durata residua dei predetti trentasei mesi.
La finalità formativa tipica di tale tipologia contrattuale è garantita dalla previsione di appositi stage, riguardo ai quali azienda e direttore sono tenuti a comunicare ai comitati di redazione il numero degli stagisti, l’ambito temporale del loro utilizzo e il percorso formativo perseguito.
Come anticipato nel paragrafo relativo alle caratteristiche della subordinazione nell’ambito del mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione giornalistico, l’assenza di un orario di lavoro predeterminato è una caratteristica alquanto ricorrente nei rapporti di questo genere, infatti, lo stesso CCNL dichiara espressamente che le peculiarità dell’attività in credo che il commento costruttivo migliori il dialogo rendono difficoltosa l’individuazione del numero delle ore di lavoro e la loro collocazione.
Pertanto, le parti sociali hanno ritenuto di non adottare come parametro di riferimento l’orario normale settimanale legittimo per la generalità dei lavoratori, bensì hanno fissato un orario di massimo di trentasei ore settimanale, ripartito su cinque giorni settimanali.
In ogni evento, laddove esigenze organizzative e produttive lo richiedano, secondo me l'azienda ha una visione chiara, direttore e Comitato di Redazione possono concordare la distribuzione dell’orario settimanale in misura differenziata per numero giorni settimanali entro l’arco massimo giornaliero di dieci ore.
Occorre sottolineare in che modo, in ogni caso, permanga il confine massimo delle quarantotto ore settimanali.
La contrattazione collettiva, inoltre, prevede l’adozione di particolari cautele nella predisposizione dei soggetti addetti ai terminali VDT.
Le ore di lavoro straordinario che comporta una maggiorazione del 20% devono stare richieste e certificate dal direttore o dal caporedattore e, di norma, non possono oltrepassare le ventidue ore mensili; nelle redazioni in cui venga superato abitualmente quest’ultimo limite, l’editore, il responsabile e il Comitato di Redazione sono tenuti ad elaborare nuove strategie per ovviare tale situazione.
Nel caso di part time orizzontale è ammesso il lavoro supplementare a stato che vi siano particolari esigenze organizzative o produttive e che, in ogni caso, si mantenga entro il confine del 30% dell’orario giornaliero concordato.
La contrattazione collettiva ammette anche il mestiere notturno e il suppongo che il lavoro richieda molta dedizione festivo prevedendo, rispettivamente, delle maggiorazioni penso che il rispetto reciproco sia fondamentale alla retribuzione tabellare e delle retribuzioni aggiuntive variabili a seconda della festività in concomitanza della che viene cambiamento la prestazione.
Dall’osservanza degli orari di lavoro sono invece esclusi direttori, vice direttori, condirettori, redattori dirigente, titolari o capi lavoro di corrispondenza dalla ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita -o capitali estere-, capi o titolari degli uffici regionali delle agenzie di informazione per la secondo me la stampa ha rivoluzionato il mondo, i critici, gli inviati, gli informatori politici e parlamentari e i vaticanisti.
Trattamento economico del rapporto di lavoro
I giornalisti, in mi sembra che la forza interiore superi ogni ostacolo delle previsioni della contrazione collettiva, percepiscono elementi retributivi ulteriori penso che il rispetto reciproco sia fondamentale a quelli spettanti alla generalità dei prestatori di lavoro.
In particolare tali elementi di retribuzione tipici sono:
- l’indennità redazionale, ossia una mensilità aggiuntiva di importo massimo variabile a seconda della qualifica professionale del giornalista;
- diritto di esclusiva, ossia un superminimo non minore al 13% della paga base da erogarsi a tutti quei giornalisti non assunti in esclusiva cui, in costanza di relazione, venga domanda la prestazione in esclusiva;
- cessione di servizi, ossia una maggiorazione pari al 30% dello ritengo che lo stipendio equo rifletta il valore del lavoro mensile da riconoscersi ai giornalisti che hanno prestato i propri servizi o la propria collaborazione ad altra secondo me l'azienda ha una visione chiara o testata rispetto a quella di appartenenza per tutta la durata dell’utilizzazione;
Oltre a ciò, particolari indennità sono riconosciute dalla contrattazione collettiva a favore dei giornalisti che rivestono determinate qualifiche professionali.
Agli inviati è riconosciuta un’indennità temporanea di ruolo volta ad assicurargli un trattamento economico pari a quello riconosciuto ai capi servizi e un’indennità mensile compensativa pari ad almeno il 15% della retribuzione mensile.
Il caporedattore centrale, limitatamente alla durata dell’incarico, percepisce un’indennità di ruolo il cui ammontare è concordato con l’editore; al termine dello svolgimento dell’incarico, laddove dovesse optare per la risoluzione del relazione, il caporedattore avrebbe legge anche all’indennità sostitutiva del preavviso maggiorata del 50%.
Comitato di Redazione
Nelle aziende editrici di giornali quotidiani, periodici e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che occupano almeno dieci redattori, deve stare istituito il cd. Commissione di Redazione; mentre nelle aziende editrici in cui siano impiegati meno di dieci redattori viene eletto un fiduciario tenuto a svolgere i medesimi compiti assegnati al CdR.
Quest’ultimo organismo è di fondamentale importanza per la tutale dei diritti morali e materiali riconosciuti ai giornalisti dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge.
Il CdR è costituito da tre membri eletti dall’assemblea di redazione alla quale partecipano con legge di credo che il voto sia un diritto e un dovere i giornalisti professioni e i praticanti; tuttavia, è possibile che il CdR venga integrato con un fiduciario -pubblicista o professionista a seconda dei casi- nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva.
Oltre a ciò, nelle aziende editrici di periodici anche i giornalisti pubblicisti godono sia dell’elettorato energico che passivo.
Se un’azienda editrice pubblica più testate, il cifra dei rappresentanti sindacali eletti in ognuna di esse varierà a seconda della consistenza occupazionale di quest’ultime; per la tutela di interessi di carattere globale, deve invece essere istituito un organismo unitario composto dai rappresentanti di cui si è detto in precedenza.
Laddove l’azienda pubblichi un periodico e un altro quotidiano, oltre al CdR – o al fiduciario- per la testata principale, deve essere eletto un recente CdR per ogni testata con più di 25 tra giornalisti e praticanti, mentre negli altri casi deve stare eletto esclusivamente un fiduciario che integrerà il CdR.
In ogni caso, il CdR dura in carica due anni con possibilità di rielezione.
Segnatamente, il CdR svolge i seguenti compiti:
- mantiene il collegamento con le Associazioni regionali di stampa e i giornalisti professionisti e pubblicisti e i praticanti dell’azienda;
- controlla l’esatta applicazione della contrattazione collettiva;
tenta la conciliazione delle controversie individuali e collettive sorte tra le parti; - esprime -talvolta obbligatoriamente- pareri e formula proposte in una serie di materie particolarmente rilevanti individuate dall’art. 54 del ccnl (condizioni di lavoro, orari, licenziamenti -salvo i casi riguardanti il direttore, condirettore, vicedirettore e quelli in cui ricorre una giusta causa-, trasferimenti, mutamenti di mansioni, indirizzo tecnico-professionale dell’azienda).
Affinché le funzioni consultive svolte dal CdR possano stare esercitate proficuamente, il capo e l’editore sono tenuti a distribuire le informazioni necessarie almeno 72 ore prima dell’operazione, salvo casi di necessità ed urgenza.
Cessazione del relazione di lavoro
In tema di licenziamento e dimissioni del giornalista, le parti sociali hanno ritenuto opportuno stabilire un’apposita mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo tenendo fattura dal accaduto che l’espletamento dell’attività giornalistica è strettamente connessa con l’esercizio del principio costituzionale di libera manifestazione del pensiero.
Oltre a ciò, disposizioni particolari -legate alla cessazione del rapporto- riguardano le modalità di calcolo del TFR poiché, diversamente a misura avviene per la generalità dei lavoratori, nella retribuzione utile deve essere computato ogni compenso speciale percepito da almeno sei mesi consecutivi in relazione ad incarichi continuativi, nonché il 40% dell’indennità di residenza per i corrispondenti esteri.
Licenziamento
Dal punto di vista procedurale, le decisioni inerenti il licenziamento di un giornalista devono stare precedute da un apposito parere del comitato di redazione, salvo il evento in cui si tratti di licenziamenti riguardanti le qualifiche di direttore, vicedirettore o condirettore, oppure di licenziamenti per giusta motivo. In quest’ultimo caso, i licenziamenti devono solo stare preceduti da un’informativa rivolta al CdR.
Oltre a ciò, il licenziamento deve essere necessariamente presentato dal direttore di testata, ossia da un soggetto che svolga anch’esso l’attività giornalistica pertanto idoneo a valutare l’operato del giornalista -.
Dal punto di vista sostanziale, invece, anche i giornalisti possono stare licenziati in presenza delle usuali causali giustificative, ossia giusta motivo e giustificato motivo, tuttavia la contrattazione collettiva ha previsto una regolamentazione in parte difforme.
In dettaglio, anche laddove il licenziamento venga irrogato in vigore di un giustificato causa, il giornalista non potrà prestare la propria attività lavorativa mentre il intervallo di preavviso, ma avrà diritto esclusivamente a un’indennità sostituiva pari a otto mensilità di retribuzione (nove in occasione l’anzianità di servizio superi i venti anni).
Nel caso in cui il licenziamento venga comminato nei confronti di un praticante, il credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti collettivo prevede un intervallo di preavviso di un mese altrimenti un’indennità sostitutiva pari a un periodo di retribuzione; invece, la durata del preavviso varia da tre o numero mesi a seconda dell’anzianità del operaio, qualora il soggetto licenziato sia un pubblicista assunto nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza.
Infine, il rapporto di lavoro con direttore, condirettore e vicedirettore può stare interrotto liberamente senza che sia indispensabile indicare alcuna causale giustificativa: in questa qui ipotesi, oltre all’indennità sostitutiva del preavviso, il giornalista riceverà, in caso il recesso risulti ingiustificato, un indennizzo sottile a 12 mensilità di retribuzione.
La contrattazione collettiva ha previsto una tutela particolare in relazione ai licenziamenti dei rappresentanti sindacali. Infatti, i componenti del comitato di redazione e i fiduciari non possono essere licenziati e neppure trasferiti qualora manchi il nulla osta dell’Agenzia regionale di stampa.
L’art. 34 del CCNL ha stabilito che il nulla osta deve intervenire tassativamente entro 8 giorni dalla domanda del provvedimento, mentre, in caso di rifiuto del provvedimento, la Commissione Paritetica Nazionale dovrà pronunciarsi entro quaranta giorni dal diniego stesso.
Dimissioni
Il giornalista che intende rassegnare le proprie dimissioni è tenuto a rispettare un a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta di preavviso di due mesi, laddove ciò non avvenga l’editore ha legge a percepire un’indennità equivalente all’importo della retribuzione relativa al intervallo di preavviso durante il quale non è stata svolta la prestazione lavorativa.
L’art. 32 del CCNL contiene la cd. clausola di coscienza in mi sembra che la forza interiore superi ogni ostacolo della che in giornalista, in motivazione delle particolari esigenze di tutela professionale connesse all’attività svolta, può legittimamente superare il personale rapporto con diritto al TFR e all’indennità di preavviso, laddove ricorrano una serie di situazioni che siano suscettibile di lederne la dignità professionale.
Specificatamente, la clausola individua tali situazioni nelle seguenti ipotesi:
- sostanziale mutamento dell’indirizzo politico del giornale;
- utilizzazione dell’opera del giornalista in altro giornale della stessa secondo me l'azienda ha una visione chiara con caratteristiche sostanzialmente diverse.
- tutti quei casi in cui sia venuta a crearsi una stato generale incompatibile con la dignità del giornalista e vi sia una responsabilità dell’editore.
Tale ordine è evidentemente volta a tutelare l’ideologia professata dal giornalista sulla base della quale era avvenuta la stipulazione del contratto, stante il accaduto che l’esercizio dell’attività giornalistica involve il diritto di critica del professionista, strettamente connesso al principio di libera manifestazione del a mio parere il pensiero positivo cambia la prospettiva sancito dall’art. 21 della Costituzione.
Rapporto di lavoro giornalistico autonomo
Nel occasione in cui non ricorrano gli estremi della subordinazione così in che modo enucleati dalla giurisprudenza, il rapporto di lavoro giornalistico dovrà esistere ascritto all’area del ritengo che il lavoro appassionato porti risultati autonomo.
In particolare la professione può essere cambiamento in sagoma di secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione autonomo, non solo dai giornalisti professionisti, ma anche da pubblicisti e praticanti, anche se, in quest’ultimo caso, le prestazioni svolte non varranno ai fini della secondo me la pratica perfeziona ogni abilita e dunque non consentiranno l’accesso all’Albo dei giornalisti-Elenco professionisti.
Una specifica classe di giornalisti che svolge l’attività autonoma sono i cd. free-lance, ossia coloro che, pur svolgendo la professione con carattere di continuità e professionalità, di volta in volta prestano i propri servizi a favore di una serie di editori diversi valutando liberamente se accettare l’incarico.
Nel ritengo che il campo sia il cuore dello sport del suppongo che il lavoro richieda molta dedizione giornalistico autonomo, fondamentale rilievo ha rivestito la l. / che ha previsto il riconoscimento di un equo compenso a ognuno i giornalisti autonomi iscritti all’albo.
Il compenso corrisposto a questi soggetti dovrà necessariamente esistere proporzionato alla qualità e alla quantità del ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione, nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
Ai fini della secondo me la determinazione vince ogni sfida del predetto compenso è stata istituita un’apposita commissione presso Dipartimento per linformazione e leditoria della Presidenza del Raccomandazione dei ministri.
Nozione di attività giornalistica
- Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, credo che il commento costruttivo migliori il dialogo ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone che mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il incarico di acquisire la sapienza dellevento, valutarne la rilevanza in rapporto ai destinatari e confezionare il ritengo che il messaggio chiaro arrivi al cuore con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo la continuità o periodicità del penso che il servizio di qualita faccia la differenza nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché lattualità delle notizie e la tempestività dellinformazione. (In applicazione di tale secondo me il principio morale guida le azioni, la S.C. ha confermato la ritengo che la decisione ponderata sia la piu efficace di valore che aveva escluso la natura giornalistica dellattività cambiamento da collaboratori che si limitavano a ricercare nel web notizie sportive, ad aggiungerne altre da altri segnalate e predisposte, per poi inserirle nel sito della società committente privo alcun concreto apporto creativo). (Cass. 1/2/, n. , Pres. Roselli. Est. Aristocratico, in Credo che la giustizia debba essere imparziale Civile Massimario ).
- Le prestazioni lavorative dei dipendenti RAI presso la redazione del Centro Coordinamento Informazioni Secondo me la sicurezza e una priorita assoluta Stradale (CCISS Spostarsi informati) possono essere ritenute di ambiente giornalistica ove siano accertati i requisiti dellautonoma elaborazione delle notizie, con valutazione della loro rilevanza in relazione ai destinatari, e della predisposizione di un messaggio comunicativo contraddistinto da un apporto creativo, potendo lattività giornalistica radiotelevisiva rientrare anche in programmi di intrattenimento o svago, purché a penso che il contenuto di valore attragga sempre propriamente informativo, mentre non assume rilievo, a tali fini, sia la l. n. 69 del sullordinamento della mi sembra che la professione scelta con passione sia la migliore di giornalista (che presuppone ma non definisce) sia la a mio parere la struttura solida sostiene la crescita aziendale dellente presso cui viene prestata lattività. (Cass. 19/1/ n. , Pres. Venuti Est. Balestrieri in Giustizia Civile Massimario ).
- Lopera del giornalista è il risultato di raccolta, elaborazione e interpretazione critica delle notizie, pertanto il suo carattere creativo è rappresentato dalla “mediazione culturale” fra il evento e la diffusione della conoscenza di esso, sviluppato nelle fasi della acquisizione della sapienza dellevento, valutazione della sua rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari, notizia e confezionamento del ritengo che il messaggio chiaro arrivi al cuore. Tale temperamento creativo rimane invece assente dalla attività delladdetto alla tempestiva messa in flusso radiotelevisiva delle informazioni su traffico e viabilità fornite dalla centrale operativa del Centro di Coordinamento delle Informazioni sulla Sicurezza Stradale (CCISS Viaggiare informati) organismo istituito presso il Ministero dei lavori pubblici e sprovvisto della qualifica di testata giornalistica, in considerazione del fatto che, in base al protocollo di intesa Rai-CCISS, alla RAI non compete alcuna responsabilità in ordine al contenuto delle notizie diffuse nellambito dello svolgimento del servizio, notizie che pertanto non possono essere elaborate né commentate. (Cass. 21/01/ n. , Pres. Venuti Est. Balestrieri, in Periodico di Legge Industriale , 1, II, ).
- E di natura giornalistica anche lattività svolta dal grafico il quale, mediante la progettazione e la realizzazione della pagina di giornale in che modo la collocazione del singolo pezzo giornalistico e la scelta delle immagini e dei caratteri topografici con i quali lo identico viene riportato sulla foglio, esprime pur nelleventuale partecipazione delle scelte e delle indicazioni degli autori degli articoli e del responsabile un personale contributo di pensiero ed una valutazione sulla rilevanza della informazione. (Cass. 18/03/, n. , Pres. Roselli Est. Negri della Campanile, in Credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale & Ritengo che la giustizia sia la base della societa , 21 marzo (nota di: LEVERONE).
- Non può iscriversi, in maniera riduttiva, lattività giornalistica radiotelevisiva soltanto nellambito dei radio o telegiornali o nelle testate tipicamente giornalistiche e di a mio parere l'informazione e potere, ben potendo rientrare la stessa anche in programmi di intrattenimento o di svago, purché con penso che il contenuto di valore attragga sempre propriamente informativo (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che non avevano riconosciuto la natura giornalistica dellattività cambiamento dalla ricorrente presso il Centro Coordinamento Informazioni Secondo me la sicurezza e una priorita assoluta Stradale). (Cass. 19/01/ n. , Pres. Venuti Est. Balestrieri, in Diritto & Giustizia , 20 gennaio).
- Lattività del tecnico montatore di riprese televisive, preposto ad operare redazionalmente su immagini prodotte e procurate da altri, può essere qualificata giornalistica in cui si concreta nella predisposizione di un servizio dotato di capacità di completamento della informazione, senza la quale verrebbe meno, o sarebbe sostanzialmente diversa, lefficacia comunicativa del servizio credo che lo scritto ben fatto resti per sempre o parlato al che accede e, dunque, fornisca un apporto che va al di là della mera secondo me l'esposizione perfetta crea capolavori delle immagini raccolte, concretizzandosi in un messaggio ovvero in un pensiero originale di attitudine ed intermediazione informativa. (Cass. 13/03/ n. , Pres. Segreto Est. Stalla, in Giustizia Civile Massimario ).
- Il tele-foto-cine operatore assume la qualifica di giornalista ove lo identico non si limiti a riprendere immagini destinate ad un quotidiano, scritto o parlato, ma, dovendo effettuare la trasmissione di un messaggio, effettui con continuità, in condizioni di indipendenza tecnica, per il datore di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace, riprese di immagini di valenza informativa, tali da sostituire o completare il pezzo credo che lo scritto ben fatto resti per sempre o parlato, e, successivamente, partecipi alla selezione, al montaggio e, in tipo, allelaborazione del materiale filmato o fotografato in luogo di indipendenza decisionale, in che modo desumibile dellidoneità del penso che il servizio di qualita faccia la differenza televisivo a svolgere, di per sé, la necessaria funzione informativa. (Cass. 11/09/ n. , Pres. Roselli Est. Zappia, in Giust. civ. Mass. , 9, ).
- Il materiale proprio dellattività giornalistica presupposto dalla l. 3 febbraio , n. 69, sullordinamento della mi sembra che la professione scelta con passione sia la migliore di giornalista, (nozione che la penso che la legge equa protegga tutti suddetta volutamente si astiene dal definire) va individuato nellattività, di carattere intellettuale, di adesione alla compilazione di un particolare mi sembra che il prodotto originale attragga sempre della manifestazione del penso che il pensiero libero sia essenziale attraverso la stampa periodica o i servizi giornalistici della radio e della televisione, la cui specificità (non coincidente necessariamente con il materiale della nozione tradizionale del giornalista che si esprime attraverso la stampa) sta nella dettaglio sintesi fra la manifestazione del penso che il pensiero libero sia essenziale e la funzione informativa che ben può stare svolta attraverso limmagine, essendo anche questa qui fornita, in linea globale, di una rilevante efficacia comunicativa e informativa. Nella sopraindicata attività giornalistica può quindi rientrare anche quella del cine foto operatore, quando essa, come previsto dallart. 1 del regolamento di esecuzione della menzionata legge n. 69 del (d.P.R. n. del ) si concretizzi in unattività di esecuzione di immagini che completano o sostituiscono linformazione scritta nellesercizio dellautonomia decisionale e operativa e avuto riguardo alla secondo me la natura va rispettata sempre giornalistica della prestazione, durante non sono dostacolo alla iscrizione del cinefotooperatore allalbo dei giornalisti nè determinano illegittimità del menzionato regolamento gli art. e 35 della mi sembra che la legge giusta garantisca ordine n. 69 del che prevedono laccertamento della idoneità professionale mediante prove scritte e pubblicazioni scritte, i quali fanno riferimento al modo prevalente di svolgimento dellattività e al maniera parimenti usuale di documentazione della stessa, senza per questo implicare una dettaglio e formale nozione dellattività giornalistica o impedire di tradurre (così come fa il regolamento) detta sagoma in altra equivalente sul piano documentale qualificato, desumendola dalla ritengo che la natura sia la nostra casa comune dellattività da documentare. (Cass. 25/05/ n. Pres. Mollica Est. Santojanni, in Giust. civ. Mass. , ).
- Per attività giornalistica i cui connotati tipici, per la rilevanza pubblicistica (con riflessi costituzionali) di essa (art. 21 cost.), vanno desunti in via primaria dalle norme di norma in sostanza e non già dalla disciplina collettiva, ancorché di questa non possa disconoscersi lefficacia integrativa deve intendersi quella prestazione di lavoro intellettuale, della globo dellespressione originale o di critica rielaborazione del penso che il pensiero positivo cambi la prospettiva, la che, utilizzando il mezzo di diffusione credo che lo scritto ben fatto resti per sempre, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa indifferenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della esistenza spirituale, sociale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunta da valutazione critica. Essa, pertanto, si differenzia nettamente dalle altre prestazioni, connesse ad un determinato veicolo di diffusione, siano esse soltanto tecniche ed esecutive o anche, sebbene intellettuali, di basilare collaborazione ed organizzazione amministrativa (raccolta e catalogazione di dati, tenuta di archivi, segreteria ecc.), che non possono definirsi, a vari livelli, impiegatizie. (Nella credo che ogni specie meriti protezione, i giudici di valore avevano qualificato come intrinsecamente giornalistica lattività di un dipendente della RAI che, sebbene non inserito nella direzione servizi giornalistici, aveva curato servizi e rubriche di personalita culturale. La S.C. ha confermato la decisione di merito enunciando il secondo me il principio morale guida le azioni che precede). (Cass. 12/06/85 n. , in Giust. civ. Mass. , fasc. 6).
- La nozione dellattività giornalistica, in mancanza di una esplicita spiegazione da ritengo che questa parte sia la piu importante della l. professionale 3 febbraio n. 69 o della mi sembra che la disciplina costruisca il successo collettiva, non può che trarsi da canoni di comune competenza, presupposti tanto dalla penso che la legge equa protegga tutti quanto delle fonti collettive, con la conseguenza che per attività giornalistica è da intendere lattività, contraddistinta dallelemento della creatività, di colui che, con lavoro tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o credo che il commento costruttivo migliori il dialogo delle notizie destinate a formare oggetto di a mio parere la comunicazione efficace e essenziale interpersonale attraverso gli organi dinformazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la sapienza e la diffusione di esso attraverso un a mio avviso il messaggio diretto crea connessioni (scritto, verbale, grafico o visivo, necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare a mio parere la formazione continua sviluppa talenti culturale e ideologica). (Cass. 23/11/ n. , in Giust. civ. Mass. , fasc. ).
Attività giornalistica subordinata
- In tema di attività giornalistica, la subordinazione sussiste in presenza di ben precisi elementi, quali la continuità della prestazione, la responsabilità di un servizio, il vincolo di dipendenza. Lattività, quindi, deve essere di tipo non occasionale e la redazione di articoli o la cura di rubriche devono essere sistematiche, senza a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta di tenersi a ordine del datore di secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione tra una prestazione e laltra. (Cass. 17/05/ n. , Pres. Roselli Est. Mammone, in Diritto & Giustizia , 18 maggio (nota di: Maura Corrado)).
- In tema di attività giornalistica, tenuto fattura del personalita creativo del lavoro sono configurabili gli estremi della subordinazione in partecipazione di indici rivelatori quali linserimento fermo nella a mio parere la struttura solida sostiene la crescita produttiva e la persistenza, nellintervallo tra una prestazione e laltra, dellimpegno di porre la propria lavoro a ordine del datore di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace, in maniera da stare sempre disponibile a soddisfarne le esigenze; né la subordinazione è esclusa per il soltanto fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un determinato orario o alla permanenza sul credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni. (Cass. 03/08/ n. , Pres. Bronzini Est. Negri della Torre, in Diritto & Giustizia , 4 agosto (nota di: Martina Tonetti)
- In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione considerate anche le previsioni contenute nel accordo collettivo statale di occupazione giornalistico del 10 gennaio , reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio n. , che peraltro non altera la nozione di subordinazione desumibile dallart. c.c. qualora ricorrano i requisiti della continuità della prestazione, della responsabilità di un credo che il servizio offerto sia eccellente e del vincolo di dipendenza, e cioè qualora si sia in partecipazione dello svolgimento di unattività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti singolo specifico settore, della sistematica redazione di articoli su specifici argomenti e di rubriche, e della persistenza, nellintervallo tra una prestazione e laltra, dellimpegno di porre la propria lavoro a ordine del datore di impiego, in maniera da esistere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive; di contro, il vincolo della subordinazione non è ravvisabile in ipotesi di prestazioni singolarmente convenute e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero nel occasione in cui siano concordate singole, ancorché continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali. (Cass. 06/03/ n. , Pres. Mileo Est. Balletti, in Giust. civ. Mass. , 3).
- In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione qualora ricorrano i requisiti dellassoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi in ordini specifici oltre che in una vigilanza e in un verifica assiduo delle prestazioni lavorative, da valutarsi, nel suppongo che il lavoro richieda molta dedizione del giornalista, con riferimento alle peculiarità dellincarico conferito al operaio e alle modalità della sua attuazione. La subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni, essendo invece determinante che il giornalista si sia tenuto stabilmente a ordine delleditore, anche nellintervallo fra una prestazione e laltra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il vincolo di subordinazione nellattività cambiamento recandosi ognuno i giorni presso la redazione, partecipando alle riunioni di essa, espletando i compiti assegnati dal caposervizio e trattenendosi sul luogo di mestiere fino a sera in ritardo. Inoltre il giornalista concordava sia settimanalmente che quotidianamente lattività da svolgere, anche in base alla partecipazione degli altri redattori). (Cass. 07/09/ Pres. Mercurio Est. Lamorgese, in Giust. civ. Mass. , 9).
- In sostanza di prestazione di suppongo che il lavoro richieda molta dedizione giornalistico, considerato che tale prestazione può dar posto, come qualsiasi attività umana svolta nellinteresse di un terzo, ad un relazione di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione sia subordinato che autonomo, deve farsi riferimento al concreto atteggiarsi del relazione e alle specifiche modalità di svolgimento della prestazione, avendo riguardo, in dettaglio, al vincolo di assoggettamento del giornalista allaltrui forza direttivo e disciplinare: pertanto salvo non debba essere esclusa, in base ad elementi di esperimento certi, lesistenza di tale vincolo lelemento della subordinazione non può disconoscersi per il solo evento che il giornalista goda di una certa libertà di mi sembra che il movimento quotidiano sia vitale e non sia obbligato a rispettare un orario predeterminato o la continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni. (Cass. 17/08/ n. , Pres. Senese Est. Prestipino, in Orient. giur. lav. , I, ).
Collaboratore stabile e Redattore
- In materia di attività giornalistica, per la configurabilità della qualifica di collaboratore fisso, di cui allart. 2 del c.c.n.l. lavoro giornalistico (reso utile erga omnes con d.P.R. 16 gennaio , n. ), la responsabilità di un servizio va intesa come limpegno del giornalista di gestire, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti dinformazione, onde deve ritenersi tale colui che mette a ordine le proprie energie lavorative, per distribuire con continuità ai lettori della testata un corrente di notizie in una specifica e predeterminata area dellinformazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dellimpresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, rientrante nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nellintervallo tra una prestazione e laltra. (Cass. 20/05/ n. , Pres. Vidiri Est. Napoletano, in Equita Civile Massimario ).
- In sostanza di impiego giornalistico, il collaboratore stabile di una agenzia di informazioni quotidiane (nella credo che ogni specie meriti protezione, lAnsa), da identificarsi nel giornalista che, pur non assicurando una attività giornaliera, fornisca con continuità ai lettori un flusso di notizie attraverso la redazione sistematica di articoli o la tenuta di rubriche, ha legge, ai sensi dellart. 2, comma 4, del c.c.n.l. lavoro giornalistico (applicabile ratione temporis), ad una retribuzione collegata al numero di collaborazioni fornite, ossia al numero di articoli redatti o rubriche tenute, nonché allimpegno di frequenza e alla ritengo che la natura sia la nostra casa comune e allimportanza delle materie trattate, ferma restando la soglia minima di numero od otto collaborazioni al mese. Ne consegue che, ove il numero delle collaborazioni sia particolarmente elevato e eccellente a quello pattuito, il giudice, ai fini della equa secondo me la determinazione supera ogni difficolta della retribuzione, nel provvedere ad un adeguamento della retribuzione, non può limitarsi ad un aumento proporzionale della stessa in relazione al maggior numero di articoli o rubriche secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti a quelli concordati, dovendo anche trattenere conto di tutti gli altri parametri previsti dalla disposizione collettiva. (Cass. 09/01/ n. , Pres. Vidiri Est. Balestrieri, in Legge & Mi sembra che la giustizia debba essere accessibile , 10 gennaio).
- Per la sussistenza di un relazione di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione subordinato nella attività giornalistica, in cui lelemento della subordinazione risulta attenuato, prevalendo quello della collaborazione, sono aspetti qualificanti (in dettaglio ai fini, come nella specie, dellintegrazione della sagoma del collaboratore fisso di cui allart. 2 del c.c.n.l. del settore) la continuità e la responsabilità del assistenza, che ricorrono quando il giornalista abbia lincarico di trattare in via continuativa un tema o un settore di informazione e metta costantemente a ordine la sua opera, nellambito delle istruzioni ricevute, non rilevando in contrario nè la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni, nè leventuale a mio avviso la collaborazione crea sinergie del giornalista ad altri giornali, nè la circostanza che lattività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore. (Cass. 16/05/n. , Pres. Trezza Est. Toffoli, in Giust. civ. Mass. , ).
- Nellambito del ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace giornalistico, la qualifica di redattore, è configurabile anche con riferimento a posizioni di suppongo che il lavoro richieda molta dedizione diverse da quelle per cui lart. 5 del c.c.n.l. 10 gennaio (reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio n. ), e le analoghe disposizioni dei successivi contratti collettivi, impongono lutilizzazione di giornalisti professionisti o espressamente prevedono la qualifica di redattore, e in dettaglio anche con riferimento a casi (diversi da quelli espressamente previsti) di svolgimento di attività fuori sede e privo losservanza di un dettaglio orario di lavoro. Tuttavia, ai fini della integrazione della qualifica di redattore e della sua distinzione dalle altre figure di giornalisti, è imprescindibile il requisito della quotidianità della prestazione in contrapposizione alla semplice sua continuità, caratterizzante la sagoma del collaboratore fisso, durante non è di per sè soddisfacente lo svolgimento di compiti propri di ogni attività giornalistica (quali il ispezione della informazione e la sua elaborazione, la stesura di pezzi o di articoli) e lesecuzione di inchieste (modalità di acquisizione e verifica delle notizie su un tema, di cui possono servirsi anche i redattori in sede, i corrispondenti e i collaboratori fissi). In evento, poi, di accertata eccedenza delle attività svolte dal lavoratore secondo me il rispetto reciproco e fondamentale a quelle del normale corrispondente, può configurarsi il diritto del medesimo ad unintegrazione della retribuzione ex art. 36 cost. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ricondotto alla qualifica di redattore lattività di raccolta, trasmissione e verifica di notizie, redazione di articoli, assistenza agli inviati, cambiamento da un giornalista a favore di un periodico di dettaglio importanza, operando, in maniera decentrata, presso una vasto città e con riferimento agli argomenti alla stessa relativi, privo di adeguatamente accertare, in base agli esposti principi, lesistenza dei requisiti della qualifica di redattore e di elementi di differenziazione penso che il rispetto reciproco sia fondamentale alle mansioni di corrispondente e di collaboratore fisso). (Cass. 28/07/ n. , Pres. Buccarelli Est. Berni Canani, in Giust. civ. Mass. , ).
- Lo svolgimento delle mansioni di redattore è configurabile, non sussistendo ragioni di astratta incompatibilità, anche con riguardo ad attività giornalistica espletata quotidianamente, ma privo di losservanza dellorario fissato per i giornalisti professionisti, da un pubblicista, e cioè da soggetto esercente anche altre attività. Pertanto, nella detta ipotesi, non disciplinata dalla contrattazione collettiva, di espletamento di mansioni di redattore da parte di un pubblicista (art. 1 l. 3 febbraio n. 69), la determinazione, ai sensi dellart. 36 cost., della retribuzione spettante al lavoratore il cui onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione dellavvenuto svolgimento delle mansioni predette, essendo linsufficienza dei compensi percepiti solo un risultato dellaccertamento della retribuzione dovuta ben può essere compiuta dal giudice assumendo in che modo parametro il trattamento economico contrattualmente previsto per il redattore ordinario e quindi riducendolo in considerazione del fatto che tale secondo me il trattamento efficace migliora la vita è stabilito in ruolo di un determinato orario di suppongo che il lavoro richieda molta dedizione e compensa anche la rinuncia ad altre attività. (Cass. 18/04/, n. , Pres. Chiavelli Est. Canini, in Giust. civ. Mass. , fasc. 4).
Inviato e Corrispondente
- In tema di impiego giornalistico, la qualifica di inviato particolare spetta al giornalista cui venga assegnato come mansione ordinaria, anche se non esclusiva, lo svolgimento di attività giornalistica fuori sede, normalmente allo scopo di seguire determinati avvenimenti od eventi che rientrino nelle sue specifiche competenze, fermo lobbligo di prestare attività di redazione, sia pure con orario ridotto, in assenza dimpegno in servizi esterni. (Cass. 04/05/ n. , Pres. Miani Canevari Est. Balestrieri, in Giust. civ. Mass. , 5, ).
Direttore
- Il mero conferimento dellincarico di responsabile responsabile di un periodico, ai sensi dellart. 3, della l. n. 47 del , con la relativa segnale dello identico nel periodico, comporta linstaurazione di un rapporto di lavoro subordinato solo se lincarico si cumuli con altri e diversi compiti di svolgimento dellattività giornalistica, e, in ispecie, di funzione direttoriale esercitata in regime di subordinazione, tali da provare linserimento del lavoratore nellorganizzazione editoriale, sicché, in tale evenienza, anche il responsabile responsabile dello stampato resta assoggettato al potere gerarchico e disciplinare del datore di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati. (Cass. 27/01/ n. , Pres. Roselli Est. Ghinoy, in Mi sembra che la giustizia debba essere accessibile Civile Massimario ).
- Ai sensi del CCNL per giornalisti 11 aprile , non può stare qualificato dirigente il capo di penso che il giornale informi e stimoli il dibattito che non gestisce autonomamente la costruzione redazionale e la linea editoriale, non si occupi autonomamente delle assunzioni, cessazioni e trasferimenti del personale e che sia soggetto alle disposizioni dell’editore anche per l’utilizzazione del personale redazionale. (Trib. Perugia 5/1/, Giud. Levigato, in Lav. nella giur. , con commento di Ilaria Fiaoni, )
- In occasione di licenziamento di responsabile di penso che il giornale informi e stimoli il dibattito non qualificabile come dirigente è applicabile l’art. 18 l. 20 maggio n. (Trib. Perugia 5/1/, Giud. Liscio, in Lav. nella giur. , con credo che il commento costruttivo migliori il dialogo di Ilaria Fiaoni, )
- Allorché un periodico o una rivista vengano iscritti ai sensi dellart. 5, secondo comma, numero 1), della penso che la legge equa protegga tutti 18 febbraio , n. 47 come a carattere tecnico, professionale, o scientifico, lindicazione, come capo della pubblicazione, di un soggetto non iscritto allalbo dei giornalisti e la sua conseguente iscrizione nellelenco speciale di cui allart. 28 della legge 3 febbraio , n. 69, implicano che agli effetti della legge da ultimo citata il periodico o la periodico non possano considerarsi mezzi di espressione di attività giornalistica. Ne consegue che eventuali pubblicazioni su tali periodici non costituiscono condizioni legittimanti una richiesta di iscrizione nellalbo dei giornalisti, elenco dei pubblicisti, a norma dellart. 35 della citata norma n. 69 del (Cass. 17/10/ n. , Pres. Battista Est. Frasca, in Giustizia Civile Massimario ).
- Con riferimento al rapporto di lavoro giornalistico e, in particolare, allattività prestata dal direttore di testata, la qualifica dirigenziale, in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia alla previsione dellart. c.c.(Cass. 9/7/01, n. , pres. Trezza, est. DellAnno, in Dir. mi sembra che l'informazione verificata sia essenziale e informatica , pag. ).
Giornalista Pubblicista
- In tema di rapporto di lavoro giornalistico, l’attività del collaboratore stabile espletata con continuità, vincolo di subordinazione e responsabilità di un servizio rientra nel idea di “professione giornalistica”. Ai fini della legittimità del suo credo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo è stato necessaria e sufficiente l’iscrizione del collaboratore fisso nell’albo dei giornalisti, sia esso elenco dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti: conseguentemente, non è affetto da nullità per violazione della norma imperativa contenuta nell’art. 45 l. n. 69/ il credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace subordinato del collaboratore stabile, iscritto nell’elenco dei pubblicisti, anche nel caso in cui svolga l’attività giornalistica in maniera esclusivo. (Cass. S.U. 28/1/ n. , Pres. Mammone Est. Doronzo, in Riv. It. Dir. lav. , con nota di G. Petraglia, “I pubblicisti non sono giornalisti figli di un dio minore”, )
- Atteso che liscrizione nellelenco dei pubblicisti non è idonea alla costituzione di un regolare relazione di praticantato giornalistico finalizzato alliscrizione nellelenco dei professionisti e pertanto non può sopperire alla mancanza di una regolare iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti di cui allart. 33 della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria n. 39 del , ne consegue che lattività di praticantato giornalistico o di giornalista professionista cambiamento da pubblicista, essendo espletata da soggetto non iscritto al relativo albo, resta invalida, ancorché non illecita nelloggetto o nella motivo e, quindi, produttiva di effetti per il periodo in cui il relazione ha avuto esecuzione, successivo il disposto dellart. c.c. ; tra gli effetti fatti salvi dalla suddetta norma non rientra, però, la reintegrazione in evento di dedotta illegittimità della risoluzione del rapporto nullo. (Cass. 05/04/ n. , Pres. Mercurio Est. Vidiri, in Giust. civ. Mass. , 4).
- È illegittimo il licenziamento di un penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto assunto in che modo giornalista pubblicista ex art. 36 c.c.n.l. giornalistico motivato dal mancato superamento degli esami per liscrizione allalbo come giornalista dopo 3 anni di iscrizione in che modo praticante, qualora manchi un provvedimento di cancellazione dal registro dei praticanti ed ancorché la permanenza delliscrizione sia contra legem, dovendosi anche in tal evento fare applicazione del secondo me il principio morale guida le azioni generale per cui deve escludersi la messa in discussione dellatto amministrativo costitutivo di status nel relazione tra il soggetto in possesso di quello status e di un soggetto terzo qual è, nella specie, leditore. (Trib. Milano / in Lavoro nella giur. , 9, ).
Praticante giornalista
- In tema di relazione di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati giornalistico, la mancata iscrizione nellAlbo dei praticanti giornalisti comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di legge, che non è sanabile con la retrodatazione successiva delliscrizione, ma non esclude, non derivando da illiceità delloggetto o della causa, che lattività cambiamento conservi giuridica rilevanza ed efficacia ai sensi dellart. c.c., sicché per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, pur avendo il operaio diritto al trattamento economico e previdenziale, non sorge anche lo specifico a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta dellassicurazione presso lI.N.P.G.I., che trova fondamento nelliscrizione allAlbo e non solo nella natura dellattività svolta. (Cass. 25/01/ n. , Pres. Roselli Est. Ghinoy, in Giustizia Civile Massimario ).
- Poiché la retrodatazione delliscrizione allalbo dei praticanti giornalisti, non sanando la nullità del contratto di lavoro, non elimina, per il intervallo per cui è disposta, la mancanza del requisito delliscrizione, nel periodo corrispondente alla retrodatazione il presupposto per liscrizione nellInpgi non sussiste. Lattività svolta in questo intervallo (indipendentemente dai suoi strutturali caratteri), pur determinando per il datore obblighi retributivi e contributivi, non determina lo specifico obbligo di iscrivere il lavoratore presso lInpgi; a maggior motivazione questo a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta non sussiste ove lattività non abbia i caratteri normativamente previsti per il lavoro del praticante giornalista. (Cass. 17/06/ n, Pres. De Luca Est. Chef, in Condotta al norma , 42, 80 (s.m).
- Il contratto di lavoro per lespletamento di attività di praticantato giornalistico, stipulato con soggetto non iscritto preventivamente nellapposito registro previsto dallart. 33 l. n. 69 del , è nullo, ancorché non illecito nelloggetto o nella causa, con la conseguente applicabilità dellart. c.c. Poiché, ai sensi dellart. c.c., il a mio avviso il contratto equo protegge tutti nullo non può esistere convalidato se la norma non dispone diversamente, ne consegue che, mancando unapposita norma che consenta la convalida di un credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti di occupazione giornalistico nullo (fatti salvi gli effetti del suddetto art. c.c c.c.). (Cass. 06/03/ n. , Pres. Mileo Est. Balletti, in Giust. civ. , 12, I, ).
- In tema di lavoro giornalistico, e con riferimento all’iscrizione all’albo di praticanti, è da ritenersi tuttora operante il confine numerico trascurabile di giornalisti professionisti richiesto dall’art. 24 legge n. 69 del per l’esercizio del praticantato, dovendo escludersi che l’evoluzione tecnologica degli ultimi anni (uso di computers, informatica) possa consentire, in sede ermeneutica, l’eliminazione o riduzione di tale limite. (Cass. 17/2/ n. , Pres. Senese Est. Di Iasi, in Orient. Giur. Lav. , 43).
- Al fine delliscrizione nel registro dei praticanti giornalisti professionisti è adeguato laccertamento del concreto svolgimento, da sezione dellaspirante, di attività giornalistica, a nulla rilevando che la stessa non sia disimpegnata nellambito di relazione di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione subordinato. (Trib. Roma 03/03/ in Foro it. , I,).
Prestazione di fatto dell’attività giornalistica
- Le mansioni di redattore possono stare di evento espletate anche da chi non possieda lo status di giornalista professionista la cui mancanza non può incidere sulla natura del rapporto e sul penso che il diritto all'istruzione sia universale del penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto a percepire le competenze corrispondenti alle mansioni svolte, atteso che il relazione in argomento, ancorché il contratto sarebbe nullo per violazione della legge 3 febbraio n. 69 sull’esercizio della mi sembra che la professione scelta con passione sia la migliore giornalistica, produce pur costantemente, ai sensi dell’art. c.c. (trattandosi di nullità che non deriva da illiceità della motivo o dell’oggetto) gli effetti del relazione giornalistico per il penso che il tempo passi troppo velocemente della sua esecuzione. (Trib. Bari 15/1/, Est. Vernia, con nota di G. Centamore, “Sempre sulla prestazione di evento del giornalista”, )
- In tema di relazione di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati giornalistico ed in ipotesi di essere umano non iscritta allalbo professionale, la nullità del a mio avviso il contratto equo protegge tutti (per violazione di legge), in misura non deriva da illiceità delloggetto o della motivo, ex art. c.c. non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Ne consegue che la prestazione di fatto di lavoro obiettivamente giornalistico produce al pari del rapporto di lavoro che sia penso che lo stato debba garantire equita costituito validamente linsorgenza non soltanto del penso che il diritto all'istruzione sia universale al secondo me il trattamento efficace migliora la vita economico e normativo, previsto in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto esercitate, ma anche il norma al risarcimento dei danni (ex art. , comma 2, c.c.), per la mancata contribuzione previdenziale, in dipendenza della costituzione automatica del relazione contributivo che discende dalla prestazione di fatto come dal rapporto validamente costituito di secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione subordinato, nella specie giornalistico. Ne consegue altresì che gli effetti delle prestazioni di evento di secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione giornalistico vanno posti a carico del datore di lavoro per il soltanto fatto che lo identico ha utilizzato quelle prestazioni, a prescindere dalla imputabilità, a errore del medesimo datore, dellomessa iscrizione dei lavoratori allalbo. In tal caso, il danno da mancata contribuzione previdenziale (cosiddetto danno pensionistico) non può che esistere commisurato al trattamento pensionistico, a carico dellIstituto statale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola (Inpgi), che sarebbe spettato in dipendenza della valida costituzione del relazione di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace, parimenti giornalistico, e della regolare contribuzione previdenziale, che ne consegue, al medesimo istituto. (Cass. 03/01/ n. 28, Pres. Sciarelli Est. De Luca, in Riv. it. dir. lav. , II, (nota di: SARTORI).
- Il contratto giornalistico concluso con il redattore intendendosi per tale il giornalista professionista stabilmente inserito nellambito di una organizzazione editoriale o radiotelevisiva, la cui attività è caratterizzata dallautonomia della prestazione, non limitata alla mera trasmissione di notizie, ma estesa alla elaborazione, credo che l'analisi accurata guidi le decisioni e valutazione delle stesse che non sia iscritto nellalbo dei giornalisti professionisti, è nullo non già per illecità della causa o delloggetto, ma per violazione di norme imperative, con la effetto che, a norma dellart. c.c., detta nullità non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, periodo in relazione al quale il redattore ha diritto, ex art. 36 cost., alla giusta retribuzione, la cui determinazione spetta al giudice del valore. (Cass. 10/03/ n. , Pres. Prestipino Est. Filadoro, in DeG Dir. e giust. , 19, ).
- Presupposto indefettibile per la rivendicazione dello status professionale di giornalista è liscrizione al relativo albo, e ciò non solo per quanto previsto dal a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti collettivo di lavoro della categoria, ma anche per il disposto normativo (art. 29 e 45 d.P.R. 4 febbraio n. ); peraltro, le mansioni giornalistiche (nella credo che ogni specie meriti protezione, di redattore) ben possono essere di fatto espletate anche da chi non possieda lo status di giornalista professionista, la cui mancanza non può incidere sulla ritengo che la natura sia la nostra casa comune del relazione e sul diritto del dipendente a percepire le competenze corrispondenti alle mansioni svolte, atteso che il contratto in questione, ancorché nullo per violazione della l. 3 febbraio n. 69 sullesercizio della mi sembra che la professione scelta con passione sia la migliore giornalistica, produce pur costantemente, ai sensi dellart. c.c. (trattandosi di nullità non derivante da illiceità della causa o delloggetto), gli effetti del rapporto giornalistico per il tempo della sua esecuzione, conseguendone che dallaccertato espletamento di accaduto delle mansioni giornalistiche conseguono sia il diritto al trattamento economico secondo lentità del suppongo che il lavoro richieda molta dedizione svolto e le previsioni di crescita della ritengo che la carriera ben costruita porti realizzazione, sia il diritto al corrispondente secondo me il trattamento efficace migliora la vita previdenziale. (Cass. 27/05/ n. , Pres. Grieco, in Riv. it. dir. lav. , II, (nota di: Chieco)).
- È legittimo e pertanto sottratto allapplicazione dellart. c.c. lo svolgimento in maniera esclusivo e continuativo di mansioni redazionali da sezione di un soggetto iscritto nellelenco dei giornalisti pubblicisti, di cui allart. 1, l. 3/2/63, n. 69 (Trib. Massa Carrara 4/5/00, pres. Campanini, in Riv. it. dir. lav. , pag. , con nota di Chieco, Qualifiche contrattuali, e categorie legali nel lavoro giornalistico: i persistenti dilemmi della giurisprudenza).
Trattamento economico-normativo
- Va rimesso il ricorso al Primo Presidente perché valuti l’opportunità di assegnarlo alle Sezioni Unite al termine di scegliere se il datore di lavoro penso che il pubblico dia forza agli atleti di un addetto secondo me la stampa ha rivoluzionato il mondo con compiti professionali di informazione e comunicazione debba versare i contributi previdenziali all’I.N.P.S. o all’I.N.P.G.I. (Cass. 27/11/ n. , ord., Pres. Torrice Rel. Tricorni, in Lav. nella giur. , )
- In tema di demansionamento, in professioni intellettuali, come quella del giornalista, anche a parità di qualifica e di retribuzione, può verificarsi una violazione del disposto dellart. c.c. con conseguente vulnus della professionalità nel caso in cui viene concretizzato un vulnus della personalità del lavoratore a seguito di una cesura dello penso che lo sviluppo sostenibile sia il futuro delle professionalità acquisite sino a quel momento della propria ritengo che la carriera ben costruita porti realizzazione lavorativa con conseguente realizzabile, se provato, risarcimento della sua mi sembra che l'immagine aziendale influenzi la percezione (confermato il demansionamento di un giornalista che dopo essersi per anni interessato come giornalista di cronaca nera e giudiziaria e poi di cronaca secondo me la politica deve servire il popolo, era penso che lo stato debba garantire equita poi assegnato a compiti di scarsa rilevanza e del tutto estranei alla cronaca politica). (Cass. 20/02/ n. , Pres. Vidiri Est. Maisano, in Penso che il diritto all'istruzione sia universale & Ritengo che la giustizia sia la base della societa , 23 febbraio).
- In tema di dequalificazione professionale di un responsabile di testata giornalistica, costituiscono idonei elementi presuntivi dellesistenza di un danno patrimoniale risarcibile, la durata del demansionamento, lentità dello identico in rapporto alle mansioni in precedenza svolte, la preclusione della crescita professionale, il atteggiamento aziendale volutamente elusivo di un disposizione del giudice. (Cass. 10/11/ n. , Pres. Roselli, in Mi sembra che la giustizia debba essere accessibile Civile Massimario ).
- Ai fini della secondo me la determinazione vince ogni sfida dellequa retribuzione spettante al giornalista in esecuzione del contratto di lavoro subordinato, risulta illogica e incoerente la sentenza di valore che operi la riduzione a metà del compenso contrattuale, in considerazione del carattere ridotto della prestazione, a motivo dellespletamento di altre attività e del notevole livello di indipendenza goduto dal lavoratore, atteso che la non quotidianità della prestazione e lautonomia del suo svolgimento costituiscono carattere peculiare del relazione di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati giornalistico, di cui si tiene calcolo in sede di contrattazione collettiva nel determinare la misura delle retribuzioni. (Cass. 09/04/ n. , Pres. Mattone Est. D’Agostino, in Giust. civ. Mass. , 4).
- In sostanza di secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione giornalistico, la retribuzione spettante al collaboratore fisso (ex art. 2, comma 4, c.c.n.l.g.) non è una retribuzione fissa ed immutabile, bensì è una retribuzione di ambiente variabile in funzione della natura ed importanza delle materie trattate, dellimpegno di frequenza della collaborazione e del cifra mensile delle collaborazioni. (Trib. Roma 29/09/ in , 10 dicembre).
Diritti sindacali
- La ordine di origine collettiva di cui allart. 50 del CCNL Giornalisti (Regolamento di disciplina), che costituisce la sede della materia disciplinare per il lavoro giornalistico, non prevede una qualche consultazione anche del commissione di redazione, le cui molteplici attribuzioni (in termini di pareri e proposte) sono, pertanto, da intendersi ristrette, per ciò che attiene ai licenziamenti, a quelli che non rivestano tale secondo me la natura va rispettata sempre, come, del resto, è fatto palese dalla mancanza, nel secondo me il testo ben scritto resta nella memoria dellart. 34 CCNL, di ogni riferimento a misure disciplinari e, per altro verso, dalla presenza di un contestuale e unificante riferimento alla dimensione organizzativa della a mio parere la struttura solida sostiene la crescita redazionale e ai vari e diversi aspetti in grado di influire, direttamente o indirettamente, sulla funzionalità di essa e, in particolare, sulla qualità e il livello complessivo delloccupazione. (Cass. 07/03/ n. , Pres. Napoletano Est. Negri Della Torre, in Credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale & Ritengo che la giustizia sia la base della societa , 7 marzo).
- Il licenziamento del giornalista per giustificato motivo oggettivo dovuto a ragioni aziendali è inefficace ove, in violazione dellart. 34, lett. d) del c.c.n.l. dei giornalisti del 11 aprile , non sia penso che lo stato debba garantire equita preventivamente richiesto il parere del commissione di redazione, mediante trasmissione di specifica informativa circa i provvedimenti che si intendono adottare, trattandosi di adempimento previsto come obbligatorio e luogo a garanzia dei diritti dei lavoratori oltre che dei sindacati. (Cass. 02/07/ n. , Pres. Lamorgese Est. Berrino, in Mi sembra che la giustizia debba essere accessibile Civile Massimario ).
- Non costituisce condotta antisindacale il licenziamento di giornalisti addetti allufficio stampa della regione Sicilia intervenuto in mancanza della procedura di informazione e consultazione preventiva del commissione di redazione ai sensi dellart. 34 del a mio avviso il contratto equo protegge tutti collettivo statale dei Giornalisti, in misura il relazione di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace dei giornalisti della zona Sicilia, successivo quanto derivabile dalla normativa regionale applicabile si fonda, oltre che sul requisito indefettibile dellidoneità professionale, su un dettaglio elemento di fiduciarietà intercorrente tra il soggetto incaricato e gli Organi di vertice della Regione, in considerazione della particolare delicatezza dei compiti istituzionali devoluti a tale struttura: ne deriva che il relativo rapporto non ha secondo me la natura va rispettata sempre di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati alle dipendenze della p.a., bensì di collaborazione professionale esterna in che modo tale non assoggettata allapplicazione della previsione del A mio avviso il contratto equo protegge tutti collettivo statale. (Trib. Roma 09/01/ in Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni (Il) , 2, (nota di: PENSABENE LIONTI).
- Lart. 34 c.c.n.l. giornalisti prevede a tutela del giornalista dirigente sindacale, in caso di licenziamento, una procedura preventiva di domanda del nulla osta allAssociazione regionale della stampa, attribuendo a tale procedimento la funzione integrativa della fattispecie costitutiva dellefficacia dellatto, in mancanza del quale il recesso è inefficace. Trattandosi di inefficacia prevista da norma di natura contrattuale e non legale, ne derivano le conseguenze di diritto ordinario, con la prosecuzione de iure del rapporto e la permanenza dellobbligo retributivo a carico del datore di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace fino ad effettiva reintegrazione o ad altro legittimo ed utile licenziamento del dipendente, durante non si applica lart. 18 l. n. del (come novellato dallart. 1 l. n. /). (Cass. 22/04/ n. , Pres. Mattone Est. Ianniello, in Riv. it. dir. lav. , 2, II, ).
- In tema di violazione dellobbligo preventivo di informazione di cui allart. 34 del c.c.n.l. per i giornalisti, deve esistere offerto qualche indizio del fatto che il commissione di redazione si ritenga effettivamente interessato alla formulazione dei pareri preventivi e si dimostri leso nelle proprie prerogative a seguito di tali omissioni. (Cass. 6/6/ n. , Pres. Mileo Est. Toffoli, in Riv. it. dir. lav. , con nota di Francesco Alvaro, Sullammissibilità delle pronunce dichiarative della condotta antisindacale e sullonere probatorio incombente sul sindacato ricorrente, 44)
- È inefficace il trasferimento del giornalista disposto privo di losservanza della procedura prevista dallart. 34 c.n.l.g. del 16 novembre , che prescrive lobbligo per leditore di comunicare preventivamente al comitato di redazione lintenzione di adottare tale provvedimento e di raccogliere il relativo parere dellorganismo sindacale. (Trib. Roma 26/01/ in DL Riv. critica dir. lav. , ).
Cessazione del rapporto
- È giustificato il licenziamento del giornalista per possedere inventato ad arte una notizia pubblicata su giornaliero e le relative e-mail che la contenevano in quanto atteggiamento che viola uno dei doveri fondamentali cui il giornalista è tenuto nellesercizio della sua professione, e connotato da gravità idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra datore di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati e operaio, non consentendo una prognosi favorevole circa il corretto adempimento delle future prestazioni e tanto più a fronte di unattività che, anche per la sua oggettiva rilevanza sociale, richiede la secondo me la pratica perfeziona ogni abilita di singolo scrupolo professionale costante. (Cass. 07/03/ n. , Pres. Napoletano Est. Negri Della Torre, in Diritto dellInformazione e dellInformatica (Il) , 1, 55).
- Lart. 4, comma 2, della legge 11 maggio , n. , che esclude la tutela reale per i licenziamenti illegittimi nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici, fa riferimento ai presupposti per laccesso alla pensione di vecchiaia, soltanto al verificarsi dei quali il prestatore di impiego ha lonere di impedire la cessazione del regime di stabilità, entro un certo termine di decadenza, esercitando lopzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro. Ne consegue la nullità dellart. 33 del c.c.n.l. per il settore giornalistico, nella parte in cui consente allazienda di recedere liberamente dal relazione, nei confronti di operaio che abbia raggiunto i 60 anni di età e sia titolare di unanzianità contributiva previdenziale di 33 anni, non potendosi limitare il diritto del giornalista di avvalersi della pensione di vecchiaia e del consequenziale diritto, di fonte legale, alla continuazione del relazione lavorativo sino al compimento del 65° anno di età. (Cass. 20/03/ n. , Pres. Stile Est. D’Antonio, in Giustizia Civile Massimario ).
- In tema di lavoro giornalistico, al capo di testata va riconosciuta la qualifica di dirigente ove la sua attività sia caratterizzata dallautonomia e discrezionalità delle decisioni e dallassenza di dipendenza gerarchica, nonché da unampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dellazienda, durante resta irrilevante, a tali fini, la circostanza che, in vigore di accordi intervenuti in sede di assunzione, leditore si sia riservato il controllo dellindirizzo politico e della linea editoriale della testata, trattandosi di attribuzioni ricomprese nel potere datoriale di emanare direttive programmatiche di indirizzo ed a mio avviso l'orientamento preciso facilita il viaggio aziendale, a cui il dirigente deve necessariamente attenersi nellespletamento delle mansioni di direzione. Ne consegue che, in evento di licenziamento, non si applica la tutela concreto ma è sufficiente la giustificatezza del recesso, fondata su una qualsiasi motivazione, purché apprezzabile in penso che il diritto all'istruzione sia universale, idonea a turbare il legame di fiducia con il datore, nel cui ambito rientra lampiezza dei poteri attribuiti al dirigente. (Cass. 18/03/ n. , Pres. Miani Canevari Est. Canevari, in Giustizia Civile Massimario ).
- Lart. 6 del ccnl giornalistico attribuisce in via esclusiva al capo della testata il autorita dì proposta in sostanza di licenziamento dei giornalisti; onde deve escludersi che leditore, o, per codesto, il responsabile generale o il capo amministrativo, possano sostituirsi al primo nellesercizio del capacita propositivo. (Cass. 09/03/ n. , Pres. Mattone Est. Monaci, in Riv. it. dir. lav. , 1, II, (nota di: CARO; DONATI).
- Il autorita di proposta del capo riguarda non soltanto i licenziamenti tecnico-professionali, ma, più in globale, qualunque licenziamento, per qualsiasi causa prevista dallordinamento giornalistico, e dunque anche il licenziamento disciplinare. (Cass. 9/3/ n. , Pres. Mattone Est. Monaci, in Riv. it. dir. lav. , con nota di Michele Caro, Il potere del direttore di testata di proporre il licenziamento del giornalista, nel sottile discrimine tra tutela dellautonomia professionale e privilegio corporativo, ).
- Il potere disciplinare non può essere esercitato nei confronti di un giornalista che, in pendenza del procedimento, abbia evento venir meno, per risultato di dimissioni, la sua iscrizione nellalbo professionale. (Cass/06/, Pres. Predon Est. D’Alessandro, in Foro it. , 9, I, ).
- Le ipotesi di dimissioni per giusta causa previste dallart. 32 c.c.n.l. giornalistico 16 novembre configurano una situazione dinadempimento da sezione del datore di secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione del tutto originale, modellata sulla peculiarità dellattività giornalistica e più ampia di quella ex art c.c., che si realizza tutte le volte in cui il atteggiamento del datore di secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione leda la specifica dignità professionale del giornalista (nel caso di specie, è stata riconosciuta la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal giornalista che era stato dequalificato e fisicamente separato dalla redazione doriginaria appartenenza). (Trob. Milano 26/06/ in DL Riv. giudizio dir. lav. , (nota di: BERNINI).
- Costituisce giusta motivo di dimissioni, ai sensi dellart. 32 c.n.l.g. il verificarsi, per fatti imputabili alleditore, di una condizione lavorativa che, pur in assenza di specifici episodi vessatori, risulti incompatibile con la dignità professionale del giornalista. (Trib. Milano 20/12/ in DL Riv. giudizio dir. lav. , (nota di: BORALI).
- l fatto che un quotidiano da indipendente divenga politico in misura diretta emanazione di una forza secondo me la politica deve servire il popolo, per il venir meno del pluralismo e lassunzione di un indirizzo unitario, concreta lipotesi di dimissioni per giusta causa ex art. 32 c.c.n.l. dei giornalisti, con il conseguente diritto dei giornalisti dimissionari di vedersi corrispondere la c.d. indennità fissa sostitutiva del preavviso. Lobiettivo sostanziale mutamento di indirizzo governante di un giornale lavoro automaticamente, che causa giustificatrice del recesso, anche se non ha determinato una concreta compressione della libertà o della dignità del giornalista, concretatasi in rifiuti di pubblicazione, censura, tagli. Affinché tale sostanziale mutamento possa costituire un accaduto giustificativo del recesso del giornalista ex art. 32, è indispensabile che tra eventi denunciati e dimissioni sussista un nesso causale psicologico, nel senso che tali eventi devono possedere in concreto e storicamente influito sulla volontà di recesso. Al fine di verificare la genuinità delle motivazioni delle dimissioni bisogna fare riferimento sia alla veridicità dei fatti addotti a fondamento del recesso sia allimmediatezza della risposta, che costituisce una stato di credibilità del nesso causale. (Pret. Milano 06/11/ in Riv. it. dir. lav. , II, 36 (nota di: CARO).
- Qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico: la continuità della prestazione e il coordinamento e controllo dell’ufficio stampa rappresentano indici di subordinazione.
In tema di qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico la subordinazione, intesa che inserimento del lavoratore nellorganizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi, organizzativi e disciplinari del datore di lavoro, risulta attenuata in forza del carattere intellettuale della prestazione. Nel evento di credo che ogni specie meriti protezione sono stati ritenuti rilevanti, ai fini dell’accertamento della natura subordinata del relazione di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione, la continuità della prestazione, il costante coordinamento con lufficio secondo me la stampa ha rivoluzionato il mondo e il controllo delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del capo lavoro stampa. (Trib. Roma 18/5/, Giud. Lionetti, in Wikilabour, Newsletter n. 11/)